Tanto per cambiare, un mio cliente non mi ha ancora restituito la bombola che gli ho consegnato da più di tre mesi e che come sempre io ho dato in comodato senza cauzione.
Che posso fare?
Le forniture di ossigeno medicale rientrano nella vendita di gas, che in questo caso viene effettuata proprio con la consegna in bombole.
Pertanto, non è la bombola in sé – almeno generalmente – oggetto della cessione, perché la sua funzione è quella di contenitore e a sua volta la consegna configura, come del resto Lei mostra di ben sapere, un contratto di comodato con il conseguente obbligo di restituzione secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 c.c.
Quanto al termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è stato fissato nulla al riguardo, il cliente‑comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas contenuto nella bombola [quel che ragionevolmente nel Suo caso dovrebbe essere avvenuto].
Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire in via giudiziaria per la restituzione, se non fosse per l’ovvia considerazione che il costo dell’azione legale è molto probabile che si rilevi ben superiore al valore del bene da recuperare…
Circa la cauzione, infine, questa può essere richiesta proprio a garanzia della restituzione della bombola e anzi – vista la frequenza con cui i clienti un po’ distratti ne omettono la riconsegna – abbiamo l’impressione che sia opportuno pretenderla sempre: quindi è chiaro che la farmacia, se decide di non richiederla per ragioni, diciamo così, di “politica commerciale” o per altro, si espone fatalmente a questi rischi.
(roberto santori)
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