Con la risposta all’interpello n. 354 del 18/5/2021 l’Agenzia delle Entrate, tornando ancora una volta sul tema dell’esenzione per talune tipologie di prodotti/servizi data l’emergenza Covid, ha avuto modo di precisare che le prestazioni di servizi relative ai tamponi antigenici o ai test sierologici effettuati dalle farmacie – a prescindere dall’intervento o meno di personale medico o infermieristico – sono esenti ai fini Iva con diritto alla detrazione per il cliente fino al 31.12.2022.
In particolare l’Agenzia – oltre a ribadire che le prestazioni di servizio esentate da Iva dall’art. 1, comma 452, della Legge di Bilancio 2021 sono solo quelle direttamente connesse alla cessione di strumentazione per diagnostica Covid-19 in vitro nel rispetto dei requisiti previsti dalla direttiva 98/79/CE e in conformità ai codici Taric individuati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) con la circolare 9/D/2021 – chiarisce che, trattandosi di un’esenzione speciale, deve intendersi prevalere sempre su quella generale prevista dell’art. 10 del dpr n. 633/72.
Ricapitolando, la normativa Iva per i beni destinati all’emergenza Covid dal 1° gennaio 2021:
- per i saturimetri, le mascherine (di qualunque tipo), i detergenti, i disinfettanti e gli altri prodotti riportati nella Sediva News del 31.12.2020 e Sediva News del 15.02.2021 necessari al contenimento dei contagi da Covid-19, trova applicazione l’Iva al 5%;
- per le cessioni e le prestazioni di servizio riguardanti la “strumentazione per diagnostica per Covid-19” – categoria cui sono riconducibili esclusivamente tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici – trova applicazione l’esenzione Iva, sia pure soltanto [almeno per ora] fino al 31.12.2022.
(marco righini)
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