Con l. 28/06/2019 n. 58 (S.O. della GU n. 151 del 29/06/2019), in vigore dal giorno successivo, è stato convertito il D.L. 30/04/2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed è il momento di parlarne un po’ nel dettaglio.
Del resto, sono numerose le novità recate dalla legge di conversione e tra queste figurano anche le disposizioni che facevano parte del disegno di legge sulle semplificazioni fiscali, sostanzialmente “trasfuso” nella citata l. 58/2019.
Di seguito passeremo pertanto in rassegna queste novità, focalizzando naturalmente l’attenzione su quelle che riguardano più da vicino il mondo della farmacia.
- Super ammortamento
Confermata la nuova edizione del super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi – esclusi [come al solito] veicoli, mezzi di trasporto in genere e immobili – effettuati, anche tramite leasing, a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019.
Come nelle scorse edizioni, sarà possibile usufruire del beneficio anche nel caso in cui la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.
Il beneficio non si applica sull’ammontare dell’investimento eccedente 2,5 milioni di euro.
- Mini Ires (ma anche mini-Irpef)
Con la conversione in legge, la complicatissima norma (praticamente inapplicabile) introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 – e relativa alle agevolazioni fiscali concesse alle imprese che non distribuiscono gli utili – è definitivamente sostituita con la versione più semplice, che prevede la riduzione dell’IRES (l’imposta delle società di capitali) e delle aliquote marginali IRPEF nella misura dell’1,5% per l’anno 2019, del 2,5% per l’anno 2020 e del 3,5% per l’anno 2021.
Il beneficio si applica, tuttavia, soltanto con riguardo all’importo corrispondente agli utili di esercizio non liquidati e perciò accantonati a riserve diverse da quelle legali, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
È un incentivo che, come è facile capire, tende a favorire la capitalizzazione delle imprese, sostenendo il reinvestimento degli utili nella propria azienda.
- Deducibilità IMU
Semaforo verde anche per la deducibilità dell’IMU versata sugli immobili strumentali dell’impresa, che infatti potrà essere portata in riduzione dal reddito imponibile in una misura percentuale crescente a partire dal corrente anno 2019 in ordine al quale la deduzione è salita/salirà al 50% [contro il 40% che è/era stato fissato dalla Legge di Bilancio 2019] fino ad arrivare “a regime” nel 2023 al 100% (praticamente deduzione integrale).
- Cedolare secca: soppresso l’obbligo di comunicazione
Sparisce l’obbligo di comunicazione relativo alla proroga anche tacita o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca: tale opzione, lo ricordiamo, doveva essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento pena la sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se la comunicazione veniva presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
- Dichiarazione IMU- TASI
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto il termine di presentazione della dichiarazione IMU-TASI.
Ricordiamo che l’obbligo di presentazione della dichiarazione è ormai limitato ai pochi casi per i quali il Comune non è in grado di acquisire dagli archivi telematici dell’Agenzia delle Entrate le avvenute variazioni [come ad esempio quelle di natura soggettiva, quale il cambio di destinazione di un immobile da abitazione principale ad altro utilizzo o viceversa].
- Ulteriori semplificazioni in materia di IMU
Per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per quelli dati in locazione a canone concordato, viene eliminato l’obbligo di attestare al Comune il possesso delle condizioni per fruire delle relative agevolazioni.
- Tassazione canoni non percepiti
Per i contratti di locazione di immobili abitativi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i canoni di locazione non percepiti saranno detassati non più dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto [cioè il decreto del giudice che scioglie il contratto per morosità e stabilisce l’ammontare dei canoni non riscossi] ma molto prima, ovvero fin dall’ingiunzione di pagamento o dall’intimazione di sfratto per morosità.
Restano ferme per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019 le attuali regole che riconoscono un credito fiscale di ammontare pari alle imposte corrisposte sui canoni di locazione maturati ma non percepiti nella misura in cui sono stati riconosciuti dal decreto del giudice.
- Controlli formali delle dichiarazioni dei redditi
In sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (ex art. 36-ter D.P.R. 600/73) viene fatto divieto all’Amministrazione Finanziaria di chiedere ai contribuenti certificazioni, documenti e informazioni già in possesso dell’anagrafe tributaria o comunque comunicati a quest’ultima da terzi soggetti in forza di obblighi vigenti.
- Nuovi termini per la presentazione dei redditi
Slitta al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone attualmente fissato al 30 settembre.
I soggetti IRES (società di capitali) presenteranno invece la dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese (e non più del nono) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- Ampliato l’uso del modello F24
Il modello di pagamento unificato, che nel nostro ordinamento tributario già accoglie il pagamento di numerose imposte e contributi consentendone la compensazione con i vari crediti fiscali/contributivi, verrà utilizzato anche per il versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.
- Conoscenza degli atti e semplificazione
Incrementato l’impegno dell’Amministrazione Finanziaria al fine di garantire la tempestiva diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente i vari adempimenti fiscali: per effetto della novità i contribuenti dovranno avere a disposizione tutte le informazioni necessarie almeno 60 giorni prima del termine prescritto.
- Estesa l’applicazione del contradditorio nelle verifiche fiscali
Con effetto dagli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, l’A.F. sarà tenuta ad avviare un contraddittorio con il contribuente per tentare di definire in via amministrativa la pretesa tributaria prima dell’emissione del relativo atto di accertamento.
Sono esclusi dalla novità i c.d. avvisi di accertamento parziale, cioè la gran parte delle verifiche. Vedremo nel concreto come verrà applicata dagli uffici dell’A.F.
- Ravvedimento operoso “frazionato”
Il c.d. ravvedimento operoso – ovvero l’istituto che consente di sanare spontaneamente una violazione tributaria con il pagamento delle sanzioni in misura ridotta graduate in funzione dei tempi del ravvedimento – sarà applicabile anche nel caso di pagamento “frazionato” delle imposte dovute; il contribuente si farà però carico del rischio di ricevere nel frattempo verifiche e accertamenti che inibiscano il ravvedimento per la parte non ancora eseguita.
In realtà si tratta di una norma di interpretazione autentica che recepisce una posizione già espressa nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.
- Forfettari-sostituti di imposta
Confermato per i contribuenti che applicano il regime forfettario l’obbligo di applicare la ritenuta d’acconto sui redditi corrisposti ad eventuali dipendenti o collaboratori già a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Le ritenute non applicate sulle mensilità corrisposte per il primo trimestre 2019 dovranno essere trattenute sugli emolumenti successivi in tre rate mensili di pari importo.
- Benefici per spese relative al risparmio energetico
Confermato anche l’intervento sugli incentivi relativi alle spese per il risparmio energetico e di prevenzione di rischio sismico, introducendo la possibilità per il contribuente che le sostiene di ricevere, in luogo della fruizione del credito di imposta, un contributo di pari importo che dovrà essere anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di “sconto”.
Il fornitore, a sua volta, potrà recuperare quanto concesso al cliente detraendo il credito d’imposta in compensazione con altri tributi da lui dovuti per un periodo di cinque anni.
- Incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi
Estesi gli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi previa rottamazione di analoghi più inquinanti già introdotta dalla Legge di Bilancio 2019; ora l’incentivo riguarda tutte le categorie a prescindere dalla potenza restando invariata la misura del contributo (30% fino ad un massimo di € 30.000).
Inoltre, è consentito “rottamare”, oltre alle categorie già previste per Euro 0, 1 e 2, anche un analogo veicolo Euro 3 nonché i ciclomotori con targa obbligatoria.
- Aggregazioni di imprese
Confermate anche le agevolazioni per le aggregazioni di imprese operative da almeno due anni effettuate tramite conferimenti di aziende, fusioni e scissioni: potrà quindi portarsi in deduzione per quote di ammortamento l’importo – non eccedente comunque cinque milioni di euro – derivante dal disavanzo da concambio, senza tuttavia dover affrancare lo stesso ammontare con il pagamento di un’imposta sostitutiva (in definitiva gratuitamente).
Dovrebbe, però, trattarsi di imprese non riconducibili, neppure indirettamente, alle stesse persone fisiche e perciò è una norma che sembra di limitata applicazione almeno per il settore farmacie.
- Agevolazioni fiscali per il Sud
Vengono agevolate le operazioni di aggregazione aziendale derivanti da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda effettuate da imprese situate nel Mezzogiorno; in particolare, viene data la possibilità di “trasformare” le attività fiscali differite – cioè quelle poste attive scaturenti dalla differenza tra le imposte liquidate sul reddito fiscale rispetto a quelle calcolate secondo il criterio civilistico di competenza – in crediti di imposta “spendibili”; l’agevolazione non si applica tuttavia alle società che sono legate tra loro da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. o che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
- Fatturazione elettronica (FE)
Confermata l’estensione dell’obbligo di emissione di FE anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino recando nel contempo una semplificazione – che, però, deve essere oggetto di disposizioni attuative – all’attuale procedura “cartacea” piuttosto complessa.
- Allungati i termini di emissione delle FE
Ritoccato il termine di emissione della fattura elettronica (FE) che deve essere emessa non più entro 10 giorni bensì entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
- LIPE IV trimestre
Sarà possibile inserire nella dichiarazione annuale IVA la comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) per il IV trimestre – evitando, quindi, un invio autonomo e separato – se la dichiarazione annuale verrà presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno d’imposta.
- Tenuta registri con contabilità meccanizzata
Per tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto, l’obbligo di stampa cartacea si ha soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo competente; attualmente l’agevolazione era prevista per i soli registri IVA.
- Bollo sulle FE
L’Agenzia delle Entrate già in fase di ricezione delle FE potrà verificare con procedure automatizzate il corretto assolvimento dell’imposta di bollo [ove dovuta, naturalmente, e cioè essenzialmente per le operazioni non soggette ad Iva] e potrà in tal modo “intercettare” in tempo reale le eventuali violazioni applicando direttamente la sanzione del 30% dell’imposta non corrisposta.
- Vendita tramite piattaforme digitali
Il soggetto passivo iva che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica [quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi], le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere per ciascun fornitore – entro il mese successivo a ciascun trimestre e secondo modalità che saranno stabilite con un futuro provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate – i dati riferiti alle vendite predette.
Il primo invio deve essere operato nel mese di luglio 2019 e l’obbligo dovrà essere adempiuto entro il 31.12.2020.
- Attività ricettive e affitti brevi
Si procederà ad un censimento di tutte le unità immobiliari destinate ad attività ricettive e ad affitti brevi turistici.
In particolare, gli albergatori, i gestori di strutture ricettive, ma anche i locatori di “affitti brevi” [e quindi i “privati”], devono trasmettere alle questure competenti per territorio, entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti, le generalità delle persone alloggiate tramite il portale “AlloggiatiWeb” dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia, infatti, userà questi dati, unitamente a quelli che arrivano da agenzie immobiliari per affitti brevi, per analizzare il rischio di un’eventuale evasione fiscale e per svolgere attività di monitoraggio inviandoli ai Comuni che hanno istituito l’imposta o il contributo di soggiorno.
Le modalità di trasmissione dei dati dovranno essere stabilite con un decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero dell’Interno, da adottare entro il 30 settembre 2019.
Una volta registrata, ogni struttura riceverà un codice identificativo che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
- Rottamazione-ter per gli enti locali
Confermata anche l’estensione della rottamazione-ter ai debiti del periodo 2000 – 2017 nei confronti degli Enti territoriali, che infatti possono consentire la definizione – senza l’applicazione di sanzioni – di ingiunzioni di natura fiscale “sorte” nel detto periodo mediante determina da approvare entro il 29 giugno, individuando altresì il numero delle rate e le relative scadenze che tuttavia non possono superare il 30 settembre 2021.
- Tributi locali
Dall’anno d’imposta 2020 le delibere e i regolamenti di tributi locali – diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizione comunale IRPEF, dall’IMU e dalla TASI – acquistano efficacia dalla data di pubblicazione a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce.
A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 30 ottobre dello stesso anno.
Inoltre, gli enti locali possono subordinare il rilascio di licenze, autorizzazioni e concessioni, nonché dei relativi rinnovi, afferenti ad attività produttive alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dei soggetti richiedenti.
- Capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese
Confermato il contributo statale in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.
Il contributo – che è rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sul finanziamento a un tasso annuo del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese – è tuttavia concesso a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del detto finanziamento.
- Tempi di pagamento tra le imprese nell’informativa di bilancio
Confermato anche l’ulteriore onere in materia di informativa contabile sui tempi di pagamento delle imprese; e infatti “a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento”.
È questa, probabilmente, una ragione in più – oltre le numerosissime altre di cui si è parlato e parliamo continuamente con voi – per propendere verso una gestione societaria in forma di snc o sas [non tenute, come tali, alla pubblicazione del bilancio e alla relativa relazione che deve contenere anche questo nuovo adempimento] rispetto alle srl che sono infatti coinvolte anche dall’onere in argomento.
- Riapertura rottamazione cartelle
Si riaprono al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla “rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, nonché a saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica affidati all’Agente della riscossione sempre tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.
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Queste, molto sinteticamente, le novità più rilevanti – tra conferme e nuove disposizioni introdotte dalla legge di conversione – del provvedimento che ha così assunto, come forse si sarà potuto rilevare, quasi le dimensioni di una “manovrina” di bilancio e sulle quali, s’intende, non mancheremo di fornire via via gli opportuni approfondimenti.
(Studio Associato)
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