Tra il 31 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 cambierà infatti il regime Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai c.d. beni anti-Covid.
Come certo ricorderete [v. Sediva news del 21/05/2020], il Decreto Rilancio ha previsto l’azzeramento dell’Iva fino al 31/12/2020 su una serie di articoli/beni, alcuni dei quali dispensati (anche) dalle farmacie, ovvero:
- mascherine chirurgiche
- mascherine Ffp2 e Ffp3
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
- termometri
- detergenti disinfettanti per mani
- dispenser a muro per disinfettanti
- soluzione idroalcolica in litri
- perossido al 3% in litri
- strumentazione per diagnostica per Covid-19
- tamponi per analisi cliniche
- provette sterili.
A partire da domani, 1° gennaio 2021, finirà dunque il periodo di esenzione dall’Iva per i beni sopra elencati e pertanto da domani l’imposta tornerà a essere applicabile ma con l’aliquota del 5%.
A questo punto, nel caso in cui doveste emettere una FE per uno dei beni di cui sopra ceduto dal 1° gennaio 2021 a un soggetto titolare di partita Iva [un avvocato, un supermercato, la Sediva, ecc.], la FE dovrà riportare l’Iva al 5% di cui al punto 1-ter.1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Quanto al cliente persona fisica, invece, la fattura dovrà essere emessa in modalità cartacea e anche – laddove riguardi comunque dispositivi medici – trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria.
(marco righini)
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