Dal 1° gennaio è scattata l’Iva al 5% per i noti prodotti ritenuti utili per fronteggiare l’emergenza Covid‑19.
Il gestionale della mia farmacia in effetti ha aggiornato le aliquote, fatta eccezione per i saturimetri per i quali trovo ancora l’esenzione Iva.
È corretto?

Sì è corretto, perché – come abbiamo anticipato nella Sediva News del 30/12/2020 – dal 1° gennaio l’aliquota Iva del 5% [in luogo di quella pari allo 0%] trova applicazione soltanto per:

  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri.

Diversamente, i commi 452 e 453 della Legge di Bilancio 2021 hanno previsto che fino al 31/12/2022 restano ad aliquota iva zero le cessioni riguardanti la “strumentazione per diagnostica per Covid-19” [che presentino i requisiti indicati nella Direttiva n. 98/79/CE o nel Regolamento UE n. 2017/745], categoria cui sono riconducibili – come ha chiarito la Circ. n. 26/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate – anche i saturimetri in quanto dispositivi medici che permettono di diagnosticare una sofferenza a carico dell’apparato respiratorio di cui è responsabile il Covid-19.
Condizione essenziale per beneficiare dell’esenzione Iva, però, è che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D/2020 dell’Agenzia delle Dogane di cui di seguito, per vostra comodità, riportiamo lo stralcio che interessa.

 

 

 

                                                                                (marco righini)

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