L’attualità dei due temi enunciati nel titolo ci suggerisce di riaffrontarli oggi in una sorta di sintetico “parallelo” che guardi tanto agli aspetti strettamente normativi come a quelli di natura pattizia intervenuti tra alcune Regioni e le rappresentanze sindacali e/o professionali di categoria.
Cercheremo pertanto di delineare brevemente le analogie e le differenze tra i due servizi oggi erogabili, come noto, anche dalle farmacie sia pure “su base volontaria” e in via, per alcuni di essi, verosimilmente provvisoria.

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  • I SACRI TESTI
  • Tamponi e test sierologici

L’effettuazione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi è stata normativamente disciplinata dai commi 418, 419 e 420 della Legge di Bilancio 2021.
Nello specifico, il comma 418 prevede che gli uni e gli altri “possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza”.
N.B. – Con il comma 420 il legislatore precisa che il test sierologico effettuabile in farmacia è soltanto, come sappiamo, quello derivante da un prelievo capillare, restando dunque ben fermo che sono tuttora sottratti alle farmacie i prelievi venosi, almeno per il momento [perché c’è la sensazione che un processo di vero ampliamento della “farmacia dei servizi” sia appena iniziato…].
Quanto alle modalità organizzative di esecuzione di tamponi e test sierologici, lo stesso comma 419 della Legge di Bilancio 2021 rimanda agli accordi regionali con le associazioni di categoria, che sono più o meno tutti dello stesso tenore e che analizzeremo tra breve.

  • Vaccini

La somministrazione dei vaccini anti Covid-19 in farmacia è ad oggi disciplinata dall’art. 20, lett. h), del Decreto Sostegni, il quale ha sostituito la previgente normativa di cui al comma 471 della Legge di Bilancio 2021, che prevedeva infatti la possibilità di somministrare i vaccini nelle farmacie “aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato […]”.
La citata disposizione del Decreto Sostegni ha invece incluso anche il farmacista tra i “vaccinatori”, consentendo “in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati […]”.
Come per i tamponi e i test sierologici, il legislatore statale ha demandato la gestione delle modalità organizzative “alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale […]”.
A tal fine è stato recentemente ratificato un apposito accordo quadro tra Governo, Regioni, Federfarma e Assofarm per la definizione delle modalità anche organizzative di somministrazione dei vaccini nelle farmacie aderenti, il cui testo contiene perciò la disciplina generale che gradualmente – come nel caso dei tamponi – stanno dettagliando i singoli accordi regionali.
Il farmacista, come detto, deve essere “formato” sulla base dei programmi e moduli specifici organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità: al termine della formazione, verrà rilasciata da un professionista sanitario già abilitato alla somministrazione vaccinale [tutor professionale] un’attestazione che “certifica che il farmacista ha correttamente espletato l’esercitazione pratica”.
Il farmacista “abilitato” – o, se preferite, “formato” – potrà comunque decidere di svolgere il servizio avvalendosi delle forme di tutoraggio previste in fase di formazione.

  • GLI ACCORDI
  • Tamponi e test sierologici

In sintesi, è previsto che questi servizi possono essere svolti (su prenotazione) dalla singola farmacia aderente all’interno dell’esercizioin spazio dedicato (e) separato da quelli destinati all’accoglienza dell’utenza e alla vendita” oppure, “se la farmacia è sprovvista di un ambiente dedicato”, sempre all’interno dell’esercizio ma “durante l’orario di chiusura.
In alternativa” alle due modalità ora indicate – e ferma la facoltà della farmacia di organizzare un servizio domiciliare – i test e tamponi potranno essere eseguiti “in ambiente esterno e adiacente alla farmacia anche su suolo pubblico (esempio gazebo, camper ecc) […]”.
Quanto al soggetto incaricato all’esecuzione dei test, quello sierologico può essere effettuato dal farmacista, o dal cittadino stesso sotto la supervisione del farmacista o di un suo incaricato.
I tamponi antigenici rapidi, invece, possono essere svolti da operatori sanitari e una recente ordinanza del Consiglio di Stato [la n. 1634 del 29/3/2021] ha precisato che – tra il “personale abilitato” alla loro esecuzione – “va ricompreso [anche] il farmacista”.
Naturalmente, devono in ogni caso essere rispettate determinate misure di sicurezza come l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte dell’operatore incaricato di eseguire i test, la verifica della temperatura corporea dell’utente, il corretto smaltimento dei rifiuti, e via dicendo.
Inoltre, gli accordi regionali – mentre prevedono tutti abbastanza uniformemente la possibilità di svolgere il servizio in strutture “volanti” quali gazebo, camper e tende – si differenziano talvolta con riguardo all’utilizzabilità di un locale esterno separato dalla farmacia “per destinazione”.
Vediamone qualche esempio.

  • Puglia e Campania: ambedue i relativi accordi prevedono che il locale “apposito” debba essere “compreso nel perimetro della pianta organica della farmacia”, ma dispongono anche che esso sia collocato a una distanza “non inferiore a 200 m da altra farmacia esistente”;
  • Lazio: qui l’accordo si limita a precisare che l’“ambiente” [dedicato a test e tamponi] debba essere “adiacente” alla farmacia, una precisazione tutt’altro che di secondo piano perché esclude la legittimità dell’utilizzo di un qualsiasi locale a meno che non sia collegato anche internamente alla farmacia;
  • Lombardia: l’accordo lombardo consente di effettuare il servizio, oltre che nelle modalità di carattere generale sopra indicate, anche nel “dispensario” eventualmente affidato in gestione alla farmacia oppure in una “sede data dal comune”.
  • Vaccini

L’accordo – e questa volta parliamo dapprima dell’accordo quadro cui abbiamo accennato all’inizio – prevede che venga privilegiata in via generale l’esecuzione dei vaccini in area esterna pertinenziale all’esercizio, ma non esclude la possibilità di avvalersi invece di un’area/spazio ricavato però pur sempre, attenzione, all’interno del locale farmacia, come abbiamo già rilevato per test e tamponi.
Deve trattarsi peraltro – come del resto è previsto anche per test e tamponi – di un’area “separata dagli spazi destinati all’accoglienza dell’utenza [della farmacia ovviamente] e allo svolgimento delle attività ordinarie”, con la possibilità inoltre – che diventa un obbligo quando la farmacia non può osservare le altre prescrizioni – di effettuare i vaccini in orario di chiusura dell’ esercizio.
Infine, ma non è difficile coglierne le ragioni, non è previsto lo svolgimento del servizio a domicilio.
Quel che comunque rende la vaccinazione più onerosa per la farmacia rispetto all’effettuazione di test e tamponi è l’articolazione obbligatoria del servizio in zone ben distinte tra loro, come previsto nell’accordo quadro e ben dettagliato, ad esempio, nella circolare romana, dove si illustrano particolarmente:

1) Zona di accettazione: la farmacia dovrà destinare un’area all’accoglimento del soggetto da vaccinare ai fini della raccolta del consenso informato e della verifica della sua idoneità a sottoporsi alla vaccinazione;

2) Zona di preparazione: si tratta di un apposito ambiente da dedicare alla conservazione [dovranno quindi essere presenti frigoriferi idonei, come è stato sottolineato ormai da tempo] e alla preparazione della dose vaccinale;

3) Zona di somministrazione: in un altro ambiente il farmacista abilitato dovrà poi provvedere all’inoculazione del vaccino;

4) Zona di monitoraggio: infine, il paziente dovrà restare in osservazione per almeno 15 minuti in un’area dedicata, in modo da monitorare eventuali reazioni avverse e poter così permettere il pronto intervento dell’addetto al primo soccorso opportunamente formato [che d’altronde, quando ha unità lavorative dipendenti, la farmacia deve sempre nominare] e degli operatori del 118.

Tutti tali spazi dovranno sempre garantire privacy, sicurezza e areazione ed essere inoltre ben distinti sia dagli ambienti in cui contemporaneamente la farmacia svolga l’eventuale servizio di test/tamponi e sia, come rilevato più volte, dall’area destinata all’utenza ordinaria della farmacia: i due servizi, vaccinazione e test/tamponi, potranno quindi essere effettuati anche negli stessi ambienti ma solo in orari/giorni differenti e naturalmente, volta a volta, dopo un’adeguata sanificazione.
La separazione delle quattro aree che abbiamo appena descritto si giustifica con la scomposizione virtuale della vaccinazione in sei fasi, che sono le seguenti:

  • Fase 1: il farmacista riceve le prenotazioni dei soggetti da vaccinare e verifica i dati anagrafici e i criteri di “elezione alla seduta vaccinale”. Successivamente, in base al numero dei soggetti da vaccinare, verifica il numero di flaconi necessari all’espletamento dell’attività.
  • Fase 2: il farmacista verifica la congruità del vaccino di cui dispone rispetto a quello richiesto dal cliente/paziente, verifica la continuità della catena del freddo e provvede alla corretta conservazione in attesa dell’allestimento; inoltre, egli è responsabile della sanificazione dei locali oltre che di tutti i materiali rispetto alle scadenze e funzionalità.
  • Fase 3: il soggetto che deve sottoporsi al vaccino viene accolto dal farmacista che provvede ad acquisire il consenso informato, fornendo tutte le informazioni necessarie.
  • Fase 4: il farmacista allestisce il vaccino e verifica l’idoneità del soggetto in base alle risultanze del consenso informato.
  • Fase 5: il farmacista appositamente formato provvede all’inoculazione vaccinale.
  • Fase 6: il personale amministrativo [sotto la supervisione del farmacista], o il farmacista stesso, inserisce nel sistema informatico i dati relativi alla vaccinazione del soggetto e fornisce l’attestazione di avvenuta vaccinazione.

Quanto ai vari accordi regionali in tema di vaccinazioni [che per il momento sono ovviamente di numero inferiore agli accordi su test e tamponi], i contenuti sono anche qui abbastanza vicini tra loro, salve alcune indicazioni:

Liguria: il punto di vaccinazione deve essere collocato “nelle vicinanze” della farmacia [diciamo, non più di 50/100 metri di distanza] e la remunerazione prevista è di Euro 32 + iva per l’esecuzione di 6 vaccini all’ora;

Lazio: il locale che si può adibire al servizio [N.B. – In questa regione quale erogatrice del vaccino per tutte le farmacie laziali, utilizzando come strumento informatico il portale web DPC-Lazio già utilizzato dalle farmacie di comunità, è stata individuata l’Azienda Sanitaria ASL RM1, con tutto il carico di responsabilità che evidentemente ne derivano] deve essere ubicato all’interno della sede farmaceutica di riferimento e però a “non meno di 200 metri dalla soglia” della farmacia più vicina; la remunerazione è di Euro 6 a vaccino + Euro 6 quale compenso per la singola inoculazione vaccinale; infine, il numero dei vaccini effettuati nel corso del mese viene riportato nella DCR, ed esattamente nella sezione dedicata alla remunerazione della DPC [un meccanismo al quale, se funzionerà, bisogna guardare con favore].

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In conclusione, riportando testualmente un passaggio importante della relazione illustrativa all’art. 20 del Decreto Sostegni, stiamo parlando di “un nuovo modello di farmacia che, oltre al farmaco, assicura ai cittadini una serie di prestazioni aggiuntive. Infatti, la farmacia anche durante l’emergenza Covid-19 ha svolto una importante assistenza, sia pure per l’esecuzione di test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e di tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 che per la somministrazione di vaccini […]. Quindi, la farmacia può diventare il luogo dove la popolazione può trovare una prima risposta alle proprie domande di salute, un’azienda erogatrice di servizi da mettere a disposizione del pubblico”.
La strada, lunga e faticosa finché si vuole, sembra proprio questa.

(alessia perrotta)
(matteo lucidi)
(cecilia v. sposato)

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