È da poco venuto a mancare mio padre e io ho ereditato un appartamento; tuttavia qualche anno prima della sua morte mi era stato donato anche un altro immobile. Vorrei sapere se l’imposta di successione deve riguardare anche la precedente donazione e comunque qual è l’aliquota di questa imposta?
Rispondendo subito al quesito di fondo, si tenga presente che le precedenti donazioni [il c.d. donatum] non fanno cumulo con quanto ereditato [il c.d. relictum] e non sono quindi assoggettate all’imposta di successione e inoltre – attenzione – non incidono sulle franchigie di non imponibilità.
Questi sono due principi evocati dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22738/2020, in seguito ad una contestazione dell’Agenzia delle Entrate.
In origine secondo l’AdE, le donazioni antecedenti alla successione “mortis causa” erano da cumulare nel computo delle franchigie di non imponibilità e di conseguenza era necessario rideterminare l’imposta di successione dovuta.
Tale posizione, sottolinea la Cassazione, si avvaleva di un’errata interpretazione, con riferimento alle aliquote progressive, del comma 4 dell’articolo 8 del Dlgs. 346/1990 che prevede, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, un aumento del valore globale netto dell’asse ereditario pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni.
Secondo la Suprema Corte, in conclusione, l’Agenzia dell’Entrate non teneva conto dell’avvenuta soppressione del sistema dell’aliquota progressiva [sempre in riferimento all’imposta di successione] e che l’articolo che prevedeva il cumulo di donatum e relictum era/è da ritenersi implicitamente abrogato.
Ricordiamo che – sempre in tema di imposte sulle successioni – le franchigie sono pari a:
– 1.000.000 per il coniuge, per ciascun figlio e per ciascuno degli altri discendenti o ascendenti in linea retta [nipoti in linea retta, nonni, ecc.];
– 100.000 per fratelli e sorelle;
– 1.500.000 per l’erede o legatario portatore di handicap ritenuto grave [ma questo importo assorbe la franchigia di 1.000.000 o 100.000 secondo quanto sopra detto].
Quindi, se io ho donato a mio figlio 600.000, la sua franchigia in sede di imposta sulle successioni resta quella di 1.000.000.
Infine, le aliquote delle imposte in argomento – a valle ovviamente delle franchigie di cui si è detto – sono:
– del 4%, quella gravante sul coniuge e sugli eredi in linea retta;
– del 6%, quella per fratelli e sorelle e per altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado [per tutti questi ultimi, esclusi cioè fratelli e sorelle, è imponibile naturalmente l’intero importo di quanto ereditato, perché costoro non godono di alcuna franchigia];
– dell’8%, per tutti gli altri eredi o legatari, ma anche per loro senza abbattimento di alcuna franchigia.
Da ultimo, per completezza, aggiungiamo che donatum e relictum continuano a essere cumulabili sia pure soltanto ai fini della determinazione del valore complessivo su cui computare le quote di riserva dei legittimari.
Ma questo è un altro discorso.
(cesare pizza)
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