I commi 1102-1107 contengono semplificazioni di alcuni adempimenti fiscali a beneficio dell’operatività quotidiana di imprese e consulenti.
Si tratta delle seguenti.
- I contribuenti trimestrali ai fini Iva dovranno registrare le fatture attive non più, secondo la regola generale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni con riferimento allo stesso mese, bensì entro la fine del mese successivo a quello di chiusura del trimestre di effettuazione delle operazioni, ma rientrando pur sempre, ai fini della liquidazione del tributo, nello stesso mese di effettuazione delle operazioni. Così, ad esempio, una fattura emessa nel corso del mese di febbraio non dovrà più essere registrata inderogabilmente entro il 15 marzo, ma entro il 30 aprile concorrendo però anch’essa alla liquidazione Iva del primo trimestre.
- Viene abolito il c.d. “esterometro”: per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1/1/2022, la trasmissione dei dati avverrà utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) che diventerà pertanto l’unico canale di trasmissione sia per le fatture elettroniche (FE) che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di un’apposita comunicazione per tali operazioni.
- Conseguentemente viene modificato l’impianto sanzionatorio previsto per tale ultimo adempimento. In particolare, per le operazioni effettuate a partire dal 1/1/2022, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero, in caso di trasmissione errata o incompleta, se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Esteso anche al 2021 il divieto di fatturazione elettronica (FE) per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (tra cui, naturalmente, anche le farmacie).
- Semplificata la predisposizione e consultazione dei documenti ai fini della dichiarazione precompilata IVA.
- Viene infine previsto che – entro il 31 marzo dell’anno di riferimento – le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviino al Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul Web, i dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP.
(stefano civitareale)
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