A causa delle mie condizioni di salute vorrei cominciare ad organizzare il trasferimento della farmacia a mio figlio, farmacista abilitato, che ha sempre lavorato insieme a me nella farmacia, dimostrando la capacità di poter gestire al meglio l’impresa. Ho anticipato le mie intenzioni a mia moglie e all’altro mio figlio che mi hanno lasciato carta bianca. Leggendo i vs. studi ho visto che spesso parlate di donazioni ma anche di patti di famiglia proprio per i passaggi generazionali. In questo caso che cosa mi consigliate?

Non c’è dubbio che ai fini del “passaggio generazionale” – se questo è lo scopo primario e magari anche immediato che Lei vorrebbe perseguire – possono essere adottati ambedue gli strumenti giuridici che Lei cita.

Ci pare tuttavia che, perlomeno in una vicenda abbastanza semplice come parrebbe essere la vostra, si lasci preferire – perché verosimilmente anche più congeniale – il patto di famiglia.

Una donazione, infatti, anche se il donante vi apponesse degli oneri (c.d. modali) a carico del donatario [come un vitalizio a favore dello stesso donante, magari con il diritto di accrescimento con il coniuge, oppure come il pagamento di una somma di denaro a favore dell’altro figlio, ecc.], così da ridurre in termini consistenti il valore della liberalità, lascerebbe in qualche misura irrisolto il problema della valutazione, anzi rivalutazione, della farmacia donata al momento del decesso del donante, un aspetto che nei fatti può rivelarsi spesso laborioso e contestabile.

Si tratta di un passaggio ineludibile in sede successoria, laddove infatti al relictum è necessario aggiungere figurativamente il donatum e sul valore complessivo risultante calcolare la quota c.d. disponibile e quelle di riserva dei legittimari e dunque, in ultima analisi, calcolare e ricalcolare eventuali lesioni di queste ultime.

Sono insomma operazioni talora complicate che invece il patto di famiglia risolve o può risolvere, per così dire, “a monte”, dato che per la sua validità è necessario che siano presenti e prestino il consenso tutti i legittimari, essendo d’altra parte direttamente il cod.civ. a escludere per gli altri legittimari l’esperibilità delle azioni di riduzione e della collazione ai sensi dell’art. 768 quater cod. civ.

È chiaro però che all’interno stesso del patto di famiglia potranno/dovranno ragionevolmente essere liquidati – con riguardo all’azienda o alla quota sociale oggetto del patto – gli altri legittimari, per i quali il rogito potrà  prevedere oneri a carico dello stesso disponente come anche oneri a carico del beneficiario della farmacia [pur se parte della dottrina considera percorribile nel patto di famiglia soltanto la prima ipotesi].

Sono comunque temi, s’intende, che meritano adeguati approfondimenti caso per caso.

(matteo lucidi)

 

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