Se, nel corso di una verifica fiscale, non si è in grado – per cause accidentali non imputabili alla nostra volontà [pensiamo al furto, allo smarrimento, alla distruzione accidentale, ecc.] – di produrre le scritture contabili e la relativa documentazione della nostra farmacia, la faccenda  si complica, o si può complicare, non poco.

La legge infatti consente al Fisco di accertare l’eventuale maggior reddito sulla base di presunzioni, “in gergo” definite “semplicissime”, cioè prive dei crismi della gravità, precisione e concordanza propri delle autentiche presunzioni; in pratica anche semplici indizi e/o sospetti possono avvalorare le riprese fiscali, rendendo estremamente difficile difendersi (anche) dinanzi ad un giudice tributario.

Inutile nasconderci che, per prevenire inconvenienti del genere è indispensabile, con riguardo al cartaceo, una corretta conservazione di tutta la documentazione contabile [registri e correlate “pezze d’appoggio”] in ambienti che ne garantiscano l’inalterabilità e la leggibilità e, per il digitale, l’assunzione di adeguate misure di sicurezza informatica, quali backup e antivirus.

Ma, in caso di perdita accidentale, quali possono essere i possibili rimedi per migliorare la nostra posizione dinanzi al Fisco?

Innanzitutto, ricordiamo che lo Statuto dei diritti del contribuente vieta all’Agenzia delle Entrate di chiedere alla farmacia ciò che è già in suo [con la “s” minuscola perché ci riferiamo al possesso da parte del Fisco] possesso e quindi, per intenderci, almeno tutta la documentazione che transita sullo SDI (in primis, ovviamente, le fatture).

In secondo luogo, è possibile dimostrare – pur con tutte le cautele che andremo ad esporre – che la distruzione o la perdita della documentazione richiesta non è dipesa dalla farmacia e/o da persone che la rappresentino o l’abbiano allora rappresentata.

E qui soccorre un recentissimo arresto della Cassazione (Ord. Cass. Civ. Sez. V n. 862/2026) che può essere assunto come un “viatico” a cui ricorrere in questi frangenti.

I giudici di legittimità riconoscono questi eventi come possibili ma al tempo stesso pretendono che il contribuente fornisca prove rigorose di tali eventi, ritenendo peraltro ammissibile anche la prova testimoniale in base al principio dell’art. 2724, n. 3), cod. civ., secondo cui “(l)a prova per testimoni è ammessa in ogni caso (…) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.

Queste, di seguito, le indicazioni della Suprema Corte:

  • la prova dell’evento incolpevole (es. furto) deve essere concreta dovendo dimostrare che la perdita è effettivamente riconducibile all’evento e che riguarda proprio la documentazione richiesta;
  • è poi necessario dimostrare che non è stato possibile ottenere copie (soprattutto delle fatture) dai fornitori o da altri canali ragionevolmente accessibili.

Le statuizioni dei giudici si possono tradurre immediatamente in utilissime indicazioni operative; ed è quello che cercheremo di fare immediatamente.

Una denuncia completa e dettagliata

Partiamo dalla denuncia, che non può essere generica e/o sommaria, come spesso accade, ma deve contenere l’indicazione completa e dettagliata dei documenti smarriti/sottratti/distrutti, degli esercizi contabili di riferimento e del contesto e delle circostanze in cui il tutto è avvenuto; la denuncia naturalmente dovrà essere esibita/allegata agli atti difensivi. È intuibile che per una sua corretta compilazione servirà innanzitutto – e qui si ritorna al consiglio iniziale – seguire regole di corretta conservazione ma una volta verificatosi l’evento accidentale (furto/smarrimento/distruzione) occorrerà prendere attentamente nota dell’accaduto anche mediante la redazione di un inventario dei documenti mancanti (registri, fatture, DDT, contratti, supporti informatici). È opportuno, infine, verificare l’esistenza di backup o copie informatiche (anche parziali).

Richieste documentate di copie e duplicati…

Fondamentale, poi, è la richiesta ai fornitori [o a qualsiasi altro terzo] delle copie della documentazione scomparsa che può essere provata con l’invio di PEC o email contenenti le richieste di duplicati di fatture/contratti/DDT, nonché degli eventuali solleciti; dovranno anche essere conservate – con cura, naturalmente – anche le (eventuali) risposte ricevute e/o prendere atto dell’eventuale (non del tutto improbabile) silenzio.

…per dimostrare buona fede e volontà di cooperazione

In questo modo si potrà dimostrare la nostra perfetta buona fede e volontà nel collaborare con il Fisco per la ricostruzione delle operazioni (anche per linee essenziali) e la circostanza che non ci siamo limitati a invocare la perdita, ma ci siamo attivati concretamente – per sopperire alla mancanza della documentazione contabile – nella ricostruzione delle operazioni imponibili.

La prova testimoniale non va trascurata

Infine, la prova testimoniale [o, più in generale, tutte le dichiarazioni di terzi e i riscontri fattuali] potrebbe essere utile per corroborare la ricostruzione delle operazioni – pensiamo, ad esempio, ai soggetti che hanno eseguito le forniture di merci e/o le prestazioni di servizi documentate nelle fatture – purché la testimonianza sia inserita in un quadro coerente e sia supportata da elementi oggettivi (pagamenti, consegne, corrispondenza, ordini, ecc.).

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Tutto questo, è chiaro, (anche) per ridurre l’effetto dell’eccezione di carenza documentale che darebbe mano libera – come ricordato all’inizio – ai verificatori fiscali sulla/nella ricostruzione delle operazioni imponibili, trasferendo in questo modo il confronto su un terreno più, diciamo, “sostanziale”.

(stefano civitareale)

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