E’ possibile realizzare in farmacia uno spazio separato dall’area vendita che sia una via di mezzo tra corner cosmetico e cabina cosmetica? Un’area dove poter effettuare trattamenti viso o make up con i prodotti stessi della farmacia in presenza di un’estetista (con cui eventualmente stabilire il più opportuno rapporto di collaborazione) o dell’addetta al reparto cosmetico (nel caso di trattamenti solo make up o comunque trattamenti non estetico-professionali). Ci sarebbero degli adempimenti burocratici di cui tener presente non trattandosi propriamente di “cabina cosmetica” ma semplicemente di area trattamenti attigua all’area vendita?

La disciplina di riferimento, giova rammentarlo, è contenuta in una legge-quadro statale (n. 1 del 4/1/1990), nonché nelle norme regionali di programmazione/attuazione e nei regolamenti comunali, che prevedono anche i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si svolge l’attività.
A nostro parere i trattamenti estetici in senso proprio – e quindi, in sostanza, tutte le prestazioni sulla persona ricomprese nell’attività peculiare dell’estetista – devono essere rese in una cabina estetica attrezzata secondo la normativa appena richiamata, a meno che non si tratti, ad esempio, di una semplice “prova-trucco” che invece è verosimilmente eseguibile anche da un collaboratore della farmacia “non-estetista” (con un minimo di pratica, s’intende…) e non necessariamente in una cabina estetica.
Perciò, in sostanza, anche in un corner o simile dotato naturalmente di adeguati confort e attrezzature.

(stefano civitareale)

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