• Quando un vincitore di sede farmaceutica in forma associata è legittimato ad acquisire la quota di altra società titolare [anch’essa] di una farmacia?

Ancora una nostra “interrogazione”- qui limitata alla sola vicenda riassunta nel titolo – ai sistemi di intelligenza artificiale così da verificare ancora una volta la puntualità e l’accuratezza delle risposte, o naturalmente il loro contrario, ma in questa circostanza uno stesso quesito, cioè con identico testo [quello cioè riportato esattamente nel titolo], è stato posto a due diversi chatbot, basati naturalmente entrambi su intelligenza artificiale, ricordando che “chatbot” – come ricaviamo dalla stessa A.I. – è un programma informatico che simula una conversazione umana, utilizzando testo, grafica o voce, per rispondere a domande o eseguire azioni.
La trascrizione [raccolta scrupolosamente da Cesare Pizza e Valeria S.] delle due relative risposte è nell’uno e nell’altro caso fedelissima, inclusa – quando inserita dal singolo chatbot – la divisione in capitoli/paragrafi, mentre i passaggi che ci è parso necessario contestare vengono riportati ed evidenziati in grassetto.

RISPOSTA DEL 1° CHATBOT AI

⚖️ Riferimenti normativi principali

  • 11, comma 7, D.L. 1/2012 (c.d. “Crescitalia”), convertito nella L. 27/2012.
  • M. 23 marzo 2018 (linee guida per la gestione delle società titolari di farmacia derivanti dal concorso straordinario).
  • Pareri del Ministero della Salute (soprattutto note del 2018 e del 2019).

Regola generale

Chi ha vinto una farmacia nel concorso straordinario (sia come singolo che come socio di società) non può acquisire partecipazioni in un’altra società titolare di farmacia finché non siano trascorsi 10 anni dal rilascio della titolarità della farmacia vinta.

Questa limitazione deriva dal principio del vincolo decennale imposto ai vincitori del concorso straordinario, che serve a garantire la stabilità dell’assegnazione e impedire fenomeni speculativi o concentrazioni di farmacie.

In pratica

  • Il termine decennale decorre dalla data del provvedimento di assegnazione definitiva della farmacia (cioè il rilascio della titolarità, non dall’apertura o dall’aggiudicazione provvisoria).
  • Durante questi 10 anni, il vincitore non può:
  • vendere la propria farmacia;
  • cedere quote della società vincitrice;
  • acquisire partecipazioni in altre società titolari di farmacia;
  • esercitare attività professionale in un’altra farmacia se ciò comporta situazioni di incompatibilità (art. 8, L. 362/1991).

Dopo i 10 anni

Trascorso il decennio, il vincitore (persona fisica o socio della società vincitrice) può liberamente acquisire quote di altre società titolari di farmacia o costituirne di nuove, purché resti rispettata la regola generale dell’art. 8 L. 362/1991 (cioè: un farmacista non può essere socio in più società titolari di farmacia nella stessa regione, se la Regione lo vieta, o in misura tale da alterare la concorrenza).

Fonti interpretative utili

  • Ministero della Salute, Nota 27 aprile 2018, prot. 16887
  • “Il socio vincitore di una farmacia del concorso straordinario è tenuto a mantenere la partecipazione per almeno dieci anni, non potendo nel periodo acquisire ulteriori quote di altre società titolari di farmacia.”
  • Circolari regionali (es. Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana) recepiscono lo stesso principio.

Caso pratico

Un farmacista aveva partecipato come socio di una società al concorso straordinario regionale e la società era risultata vincitrice.
Dopo pochi anni (3 o 4), il farmacista chiede alla Regione se può:

  • vendere la sua quota della società vincitrice, oppure
  • acquisire una quota di un’altra società già titolare di farmacia.

⚖️ Parere del Ministero della Salute – Nota n. 16887 del 27 aprile 2018

Il socio assegnatario di farmacia a seguito di concorso straordinario è tenuto a mantenere la partecipazione nella società per almeno dieci anni dalla data del rilascio della titolarità della farmacia; nel medesimo periodo non può acquisire partecipazioni in altre società titolari di farmacia.

Il Ministero aggiunge che:

Il divieto discende dall’art. 11, comma 7, del D.L. 1/2012, che impone il vincolo decennale sia in capo ai singoli farmacisti assegnatari sia alle società costituite tra di essi, al fine di evitare la cessione speculativa della titolarità o l’ampliamento delle partecipazioni in violazione del principio di stabilità dell’assegnazione.”

Pareri regionali coerenti

Ad esempio:

  • Regione Emilia-Romagna, Parere n. PG/2018/0387211 del 4 giugno 2018
  • “Il farmacista socio di una società vincitrice del concorso straordinario non può, nel periodo decennale, né alienare la propria quota né acquisire partecipazioni in altra società titolare di farmacia.”
  • Regione Lombardia, FAQ sul concorso straordinario (2019):
  • “Il socio assegnatario non può entrare in un’altra società titolare di farmacia finché non siano decorsi dieci anni dal rilascio della titolarità della farmacia vinta.”

Dopo i 10 anni

Trascorso il decennio, la partecipazione può essere:

  • ceduta, anche parzialmente, a terzi;
  • oppure il socio può entrare in un’altra società titolare di farmacia, senza più limitazioni specifiche derivanti dal concorso straordinario (restano solo i limiti generali dell’art. 8 L. 362/1991).

RISPOSTA DEL 2° CHATBOT AI

Il vincitore di una farmacia tramite concorso straordinario può acquisire la quota di un’altra società titolare di farmacia solo dopo aver gestito la farmacia vinta per almeno tre anni e a condizione che rispetti le norme generali sulle incompatibilità e i limiti di concentrazione territoriale.
Ecco [così continua sempre testualmente la Risposta] i dettagli principali:

  • Vincolo Triennale – I farmacisti vincitori di concorso straordinario, che abbiano partecipato in forma associata o singola, sono soggetti al vincolo di gestione associata (o individuale, a seconda dei casi) per un periodo minimo di tre anni dalla data di assegnazione. Durante questo periodo, l’acquisizione di ulteriori quote in altre farmacie è generalmente preclusa.
  • Decadenza del Vincolo– Dopo i tre anni, il vincolo di gestione decade e il farmacista è “liberato”. A quel punto, può valutare l’acquisizione di quote in altre società titolari di farmacia, nel rispetto della normativa generale.
  • Normativa Generale e Incompatibilità – La normativa generale (Legge 362/1991 e successive modifiche) si applica sia alle farmacie acquisite tramite concorso ordinario che straordinario.

 

IL NS. COMMENTO

I due chatbot AI, come abbiamo visto, hanno dato riscontri ben differenti anche come ampiezza dell’analisi, nonostante l’assoluta identicità della domanda.
Il 1° chatbot AI, intanto, ignora del tutto un piccolo, ma in realtà gigantesco “particolare”, rappresentato da una modifica [che del resto era stata invocata fortemente per oltre cinque anni da più versanti…]  apportata dal comma 163 della l. 124/2017 – la legge c.d. “del capitale” – al comma 7 dell’art. 11 del Crescitalia e che ridusse i 10 anni a 3 anni, così riscrivendo tale ultima disposizione: “…la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta”.
Questo 1° chatbot AI – richiamando dappertutto, come abbiamo potuto constatare, disposizioni e fonti normative/amministrative tutte evocative del solo termine decennale – certifica insomma “al di là di ogni ragionevole dubbio” che almeno il programma informatico AI da noi interpellato OGGI è rimasto fermo a oltre 9 anni fa, perciò a un tempo addirittura anteriore al 29.08.2017, data dell’entrata in vigore della stessa l. 124/2017.
E questo, sembra chiaro, è di per sé gravissimo, se non altro per i danni che – anche se verosimilmente solo in astratto, dato che il macroscopico errore lo potrebbe cogliere ormai chiunque – può derivarne a chi vi si affidi con eccessiva e imperdonabile nonchalance.
Ma il chatbot AI evidenzia un secondo profilo di seria fragilità, che peraltro conferma come l’“addestramento” [così viene chiamata la, per così dire, “banca dati” di un qualunque programma informatico AI] qui sia ancora inchiodato al 2016 o giù di lì, perché, come abbiamo enfatizzato in grassetto poco fa, non è mai stato vero che “un farmacista non può essere socio in più società titolari di farmacia nella stessa regione”.
Ben diversamente, è stato invece verissimo, ma soltanto fino alla l.124/17, che – ai sensi del comma 4bis dell’art. 7 della l. 362/91 [introdotto dal “Decreto Bersani” ma abrogato per l’appunto sempre per effetto del comma 157, lett. e), della stessa l.124/17] – “Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale”.
Dunque, come vediamo, non solo il limite di farmacie di cui poteva essere titolare fino al 2017 una società [e mai, comunque, un farmacista in forma individuale – altra “allucinazione” almeno di questo primo sistema AI che abbiamo coinvolto – che è sempre stato, come tuttora è, vincolato alla monotitolarità] non era un numero… infinito, essendo invece espressamente circoscritto a quattro, e inoltre per di più il limite territoriale era la “provincia dove (la società, ovviamente) ha sede legale”, e non quindi una “stessa regione”.
Quanto al 2° chatbot AI, la sua breve – anche se forse fin troppo… breve…- analisi sembra corretta in tutti e tre i suoi “dettagli”, con riguardo perciò sia al “Vincolo Triennale, sia alla “Decadenza del Vincolo” e sia alla “Normativa Generale e Incompatibilità”.
Non c’è pertanto nulla da aggiungere.
E però, che due diversi chatbot diano risposte certo non allineate tra loro, anche se limitatamente al solo aspetto della durata del vincolo, è una vicenda che mostra una volta di più che l’AI è uno strumento che, pur “esondante” virtualmente di potenzialità, non può certo – almeno in questo momento – ritenersi infallibile, posto che un giorno, vicino o lontano che sia, possa davvero diventarlo.
È indubitabile, e non bisogna essere grandi informatici per rilevarlo, che l’AI potrà sempre più presentare nel concreto aspetti di autentica utilità [sotto parecchi versanti], ma stiamo tutti anche constatando – ed è costretto a prenderne atto anche… l’uomo della strada – quanti e quali siano le insidie che un suo utilizzo, etico/lecito o non etico/non lecito, possa presentarci qua e là in qualsiasi momento.

(gustavo bacigalupo)

 

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