Ne abbiamo già parlato in un precedente intervento ma – vista la scadenza ormai prossima per l’approvazione dei bilanci – è bene tornare sull’argomento.
Con il Decreto Agosto è stata infatti introdotta la facoltà – e ribadiamo la facoltà, perciò non un obbligo – per le società di persone e la società di capitali di non procedere, anche fino al 100%, alla rilevazione nel Conto Economico del bilancio relativo all’esercizio sociale 2020 della quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.
È ovvio che in tale evenienza si deroga alle disposizioni contenute nell’art. 2426, co. 1 e 2 del c.c. in base al quale l’ammortamento deve essere eseguito in modo sistematico per imputare il costo di acquisto delle immobilizzazioni lungo la durata della vita utile del cespite.
Dal punto di vista operativo tale norma prevede il rispetto di alcune condizioni, e cioè:

  • che la quota di ammortamento sospesa sia imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo, e con lo stesso criterio siano differite le quote a venire [prolungando quindi di un anno il piano di ammortamento originario];
  • che i cespiti per i quali si è optato per la sospensione della quota di ammortamento siano iscritti nel bilancio 2020 a un valore netto contabile pari a quello risultante dal bilancio relativo al precedente esercizio sociale;
  • che sempre nel bilancio 2020 figuri una riserva indisponibile di utili di importo pari alle quote di ammortamento oggetto di sospensione [nel caso in cui l’utile dell’esercizio dovesse risultare negativo, o inferiore alla quota di ammortamento differita, la società dovrà integrare la riserva con l’utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili];
  • che nella Nota Integrativa: a) siano precisate le motivazioni che hanno portato all’esercizio della facoltà in argomento; b) sia indicata la quota oggetto di sospensione; c) venga iscritta la riserva indisponibile e indicato l’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria nonché del risultato economico dell’esercizio.

Diversi naturalmente potranno essere i motivi che possono portare all’interruzione delle quote di ammortamento: ad es. la riduzione fino all’azzeramento della quota di ammortamento può essere motivata dalla necessità di ridurre o evitare una perdita operativa registrata per effetto della pandemia [o anche per far figurare un utile civilistico che permetta un maggiore appeal dell’azienda verso gli operatori finanziari].
Sarà opportuno di conseguenza confrontarsi col professionista di fiducia sulla scelta migliore da intraprendere alla luce degli obiettivi societari.

 (marco righini)

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