Ho stipulato nel 2025 un contratto di comodato a uso gratuito con mio fratello. È possibile ottenere la riduzione della base imponibile IMU del 50%?
La risposta al quesito non può essere affermativa.
Infatti, la concessione di un immobile in comodato d’uso a un fratello [che comunque non deve essere necessariamente un …germano] non consente di beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile IMU.
Ricordiamo che, con il contratto di comodato d’uso, un soggetto consegna a un altro un bene mobile o immobile affinché lo utilizzi per un tempo o per un uso determinato, con obbligo di restituzione; si tratta quindi di un contratto a titolo gratuito, che può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto: e in questo secondo caso va registrato entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione.
Ora, per gli immobili concessi in comodato gratuito è prevista – è vero – la riduzione del 50% della base imponibile IMU, e però soltanto al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 747, della Legge di Bilancio 2020, ed esattamente: (…) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (…).
Perciò, venendo al quesito, dato che la normativa limita l’agevolazione – come abbiamo appena letto – ai rapporti tra parenti in linea retta di primo grado [genitori-figli], i fratelli – quali parenti in linea collaterale di secondo grado – non possono accedere al beneficio, pur restando il contratto di comodato pienamente valido tra le parti.
(valerio salimbeni)
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