Con i miei soci abbiamo effettuato investimenti in beni strumentali industria 4.0 (per intenderci, abbiamo acquistato il robot), versando l’acconto, su vostra indicazione, pari al 20% entro il 31.12.22.
Qual è il termine per ultimare l’investimento?
E come possiamo identificare il c.d. “titolare effettivo” della farmacia?

Intanto, sembra chiaro, i due quesiti non sono collegati tra loro, ma possiamo egualmente riscontrarli entrambi in questa unica news, anche per la loro semplicità.
Quanto ai beni materiali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati, aventi ovviamente le caratteristiche industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016), per i quali l’ordine sia stato accettato dal venditore ed i relativi acconti siano stati versati, almeno in misura pari al 20%, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, è possibile beneficiare del credito d’imposta nella misura del 40% operando la c.d. interconnessione del bene, entro il termine – come prevede il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) – del 30 novembre 2023.
Diversamente, cioè oltre questo termine, il credito d’imposta spetta nelle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022, che ha modificato la disciplina, confermando il credito d’imposta fino al 2025 e riducendo nel contempo, a partire dal 1° gennaio 2023, le aliquote agevolative per questa tipologia di investimenti e comunque, per quanto d’interesse, nella quasi totalità degli investimenti delle farmacie il credito spetterebbe nella misura del 20%.
Quanto al secondo quesito, abbiamo già ricordato che, tra le novità di quest’anno, c’è anche l’obbligo di indicare/riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi il titolare effettivo, per la cui “identificazione” – tuttavia – ci sembra sufficiente rinviare alle nostre Sediva News del 12 e 13 ottobre u.s..

(francesco sonnino silvani)

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