Ho effettuato l’anno scorso con la mia farmacia discrete forniture di disinfettanti per mani di mia produzione a varie comunità e tutte in esenzione da iva. Ma ora vengo a sapere che secondo l’Agenzia delle Entrate l’esenzione spettava soltanto per i gel autorizzati come biocidi o presidi medico-chirurgici.
Come posso rimediare, se posso rimediare?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito soltanto il 15/10/2020, con la circolare 26/E, che l’esenzione spettava per i soli disinfettanti biocidi o Pmc.
Quindi, per le cessioni di disinfettanti diversi dai Pmc – come è stato il Suo caso – effettuate nel periodo compreso tra il 18/5/2020 (data di entrata in vigore del regime di esenzione) e il 15/10/2020 si pone proprio il problema del recupero dell’Iva (22%) non addebitata a suo tempo ai clienti.
Tralasciando ogni commento sulla tardività dell’intervento di prassi – ancor più rimarchevole in considerazione delle difficoltà che la situazione emergenziale ha recato e reca a tutti gli operatori economici – la soluzione migliore è senz’altro quella di emettere note di variazione ai clienti con addebito ovviamente della sola iva [che tuttavia per loro non costituirebbe alcun onere potendo esercitare, come sappiamo, il diritto alla detrazione].
Rimarrebbe pur sempre, peraltro, il problema delle sanzioni per “infedele fatturazione” non avendo esposto – nelle fatture originarie – l’imposta a debito bensì il titolo di esenzione.
Tuttavia, almeno per tutte le operazioni poste in essere prima del chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si potrebbero invocare “le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” che consentono la non applicazione delle sanzioni.
Il condizionale è d’obbligo perché molto può dipendere dalla “sensibilità” dei verificatori e non possiamo nasconderci che in parecchie circostanze del genere si è reso necessario in passato ricorrere al giudice tributario per ottenere concretamente l’applicazione di quell’esimente.
Diversamente, se vogliamo andare sul sicuro anche per le sanzioni, ci dobbiamo affidare al c.d. “ravvedimento operoso”.
(stefano civitareale)
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