[…trasferimento di proprietà immobiliari a seguito dello scioglimento giudiziale dell’unione civile, oltre che naturalmente nell’ipotesi in cui il trasferimento discenda dall’accordo di separazione consensuale tra i coniugi]
Io e il mio compagno abbiamo acquistato al 50% un immobile dichiarando di essere uniti civilmente. Ultimamente il nostro rapporto sentimentale è giunto al capolinea e abbiamo deciso di intraprendere la procedura di scioglimento dell’unione civile e negli accordi vorremmo inserire il trasferimento a mio favore del 50% dell’immobile intestato al mio compagno senza alcun corrispettivo. Devo corrispondere l’imposta di bollo e/o di registro?
L’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 [recante “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”] prevede che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
Questa disposizione, riguardante lo scioglimento del matrimonio, è tuttavia applicabile – ai sensi dell’art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76 – anche allo scioglimento delle unioni civili [che, ricordiamo, è una figura destinata alle sole coppie “maggiorenni dello stesso sesso”].
Il comma 25 di tale art. 1 prevede infatti che “Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9bis, 10, 12bis, 12ter, 12quater, 12 quinquies e 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.
Proprio con riguardo a tale quadro normativo, l’AdE – con la risposta ad interpello n. 573 del 2022 – ha d’altronde chiarito [anche se, per la verità, sembrava scontato…] che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile il citato art. 19 della l. n. 74/87, facendo esso riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Rispondendo quindi al quesito, l’atto di trasferimento della quota di metà dell’immobile a favore di uno dei due “conviventi” – Lei, in questo caso – sarà esente dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi appunto del richiamato art. 19.
(aldo montini – stefano olivieri)
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