Siamo soci al 50% di una snc titolare di farmacia dove lavoriamo senza naturalmente essere inquadrati come dipendenti; e però, se non sbagliamo, anche per noi dovrebbe essere necessario redigere il famoso documento di valutazione dei rischi.

Stando almeno a quanto dispone l’art. 2, comma 1, lett. a) del TU Sicurezza Lavoro [Dlgs. 81/2008] – secondo cui il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato […]” aggiungendo che “Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso – la risposta sembrerebbe affermativa.

L’assoggettamento delle società – quindi anche delle società di persone – a tale disciplina obbliga pertanto i soci lavoratori a provvedere a tutte le misure finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro, inclusa di conseguenza la redazione del Dvr [Documento di valutazione rischi].

L’assunto trova conferma anche nella sentenza n. 32193 del 6 agosto 2009 della Cassazione che ha infatti ribadito l’obbligatorietà della redazione del Dvr precisando che in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ciascun socio di una società di persone [come nel Vostro caso] deve adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.

Ricordiamo anche che il Dvr deve essere aggiornato adeguatamente, tenendo conto quindi – in particolare – anche della pandemia in corso, che implica evidentemente anche [la previsione di] ulteriori misure di sicurezza sul luogo di lavoro.

(cesare pizza)

 

 

 

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