Vi chiederei una semplice summa sui tetti o limiti – se previsti – ai prezzi al pubblico dei farmaci di fascia C e di fascia C-bis.
In particolare, mi pare che l’antibiotico non possa essere venduto a un prezzo superiore a quello aggiornato al 1° gennaio dell’anno dispari, mentre il Moment forse la farmacia può venderlo anche a… 50 euro. E il Sop?
Inoltre, è una vecchia questione, se l’antibiotico non è stato aggiornato dalla farmacia, non dovrebbe esserle consentito venderlo a un prezzo superiore a quello della vecchia etichetta; ma questo, se è proprio così, forse per il rispetto dell’art. 125 TU.?
Correggetemi, per favore, se ho detto sciocchezze.

[Il riscontro del quesito è stato affidato all’esperienza e alla disponibilità dell’amico Prof. Maurizio Cini]

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Per i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) occorre fare questa precisazione: gli OTC sono presenti nella classe C-bis, mentre i SOP appartengono anch’essi alla classe C anche se naturalmente autorizzati con un’AIC che non prevede l’obbligo della prescrizione medica.
Ho parlato di “classe” anche se comunemente [ma ne ignoro il perché] molti continuano a chiamarla “fascia”, pur essendo in realtà “classe” il termine previsto dalla legge n. 537/1993 art. 8.
Dunque, tutti i medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP e OTC) non hanno un prezzo imposto e per ciò stesso non devono riportare sulla confezione alcuna indicazione di prezzo: di conseguenza è il farmacista che applica un ricarico sul prezzo di acquisto basato solo sulle sue scelte commerciali [N.B. pertanto sono consentiti anche i … 50 euro indicati nel quesito] anche se, come noto, dovrebbe [anzi deve] mettere a disposizione della clientela un listino con i prezzi praticati.
Diverso è invece il caso dei medicinali di classe A e C con obbligo di prescrizione, per i quali il prezzo è modificabile – in aumento – solo all’inizio degli anni dispari e però il prezzo deve essere esposto sulla confezione ai sensi dell’art. 125 TULS, come giustamente richiamato dal quesito.
Il problema pratico riguarda, come i farmacisti ben sanno, le confezioni presenti nella filiera distributiva (depositari, grossisti, farmacie, parafarmacie) i cui operatori si troverebbero infatti costretti a bollinare tutte le confezioni con prezzo non aggiornato.
Ho scritto al condizionale perché – di fatto – nessuno lo fa davvero, e certo non lo fanno i grossisti.
Il farmacista, di fronte a una contestazione di un cliente pagante, si rifugia allora generalmente dietro al prezzo indicato dal gestionale, con il rischio – che non è solo teorico – di essere costretto a “soccombere” pur trattandosi di un’ipotesi che non si verifica molto spesso.
Ma questo è un altro problema.

(maurizio cini)

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