I contributi previdenziali, obbligatori o facoltativi che siano [e, per quelli facoltativi, qualunque sia la causa che ha originato il versamento: ad es. il riscatto del periodo di studio], versati dal dipendente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza sono sempre deducibili dal reddito complessivo, in applicazione dell’art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR.
È questo il rassicurante chiarimento scaturito da una recentissima risposta dell’AE all’ennesimo interpello rivoltole (n. 482 del 19/10/2020).
Il dubbio era sorto a causa dell’errata lettura di una sentenza di Cassazione, che peraltro riguardava una fattispecie completamente diversa [precisamente la tassazione dell’indennità di buonuscita, dalla cui base imponibile non può essere esclusa la quota corrispondente ai versamenti volontari effettuati dal dipendente] e non certo la deducibilità dei contributi in discorso ai fini della determinazione del reddito complessivo che, come si è detto, resta definitivamente confermata.
(valerio salimbeni)
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