[…tra cui il pagamento cashless che dev’essere sempre provato in caso di vittoria]

 

Anche la lotteria è dunque partita e pertanto tutti gli acquisti di beni e servizi di almeno 1 euro – pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi – genereranno altrettanti biglietti virtuali validi per l’estrazione.
I premi, come abbiamo ricordato più volte, sono assegnati sia agli acquirenti e sia agli esercenti [sul punto e sulla doppia veste del farmacista cliente/esercente v. Sediva news del 15/12/2020].
La prima estrazione avverrà giovedì 11 marzo p.v. con premi mensili da 100mila euro a 10 acquirenti e premi da 20mila euro a 10 esercenti con riguardo agli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.
A giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro per chi compra e altri 15 premi da 15mila euro per chi vende.
Infine, il premio annuale è fissato in 5 milioni di euro per chi ha acquistato e pagato con moneta elettronica e in 1 milione di euro per chi ha venduto beni o erogato servizi contro corrispettivi pagati allo stesso modo.
La vera novità però è contenuta nel provvedimento congiunto dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e monopoli del 29 gennaio secondo cui il pagamento cashless deve essere sempre provato.
In buona sostanza, laddove l’Amministrazione Finanziaria non dovesse ricevere dall’esercente i dati della compravendita liquidata in moneta elettronica, in caso di vincita il contribuente dovrà dimostrare di aver pagato con bancomat, carte di credito o altre forme di pagamento digitale tracciabili.
E pertanto, se necessario, fornendo anche gli estratti conto bancari…
Per la partecipazione alla riffa di Stato non rilevano:

  • gli acquisti per la propria attività artistica o professionale;
  • gli acquisti on line;
  • gli acquisti effettuati con buoni pasto;
  • gli acquisti per i beni per i quali è riconosciuta una detrazione;
  • gli acquisti di biglietti di cinema, teatri o musei;
  • le ricevute di spedizioni postali;
  • i rifornimenti di carburante e i parchimetri.

Da ultimo, le spese effettuate con giftcard [ovvero carte regalo spendibili in un esercizio commerciale] non consentono di partecipare alla lotteria, mentre chi acquista la carta regalo con pagamenti tracciati può invece entrare nel meccanismo della lotteria.

(marco righini)

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