I commi 309-311, infatti, estendono fino al 31 marzo 2021 – come del resto è noto – il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo.
Restano quindi precluse al datore di lavoro le fattispecie rispettivamente previste dagli artt. 4, 5 e 24 della l. n. 223 del 23 luglio 1991 [si tratta delle procedure per la dichiarazione di mobilità dei prestatori di lavori unitamente ai criteri di individuazione dei lavoratori da mobilitare – artt. 4 e 5 – e delle norme in materia di riduzione del personale – art. 24].
Vengono inoltre sospese tutte le procedure pendenti ove avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
È opportuno anche sottolineare che tali divieti non si applicheranno quando:

  • cessi definitivamente l’attività d’impresa a seguito della sua messa in liquidazione senza continuazione dell’attività;
  • l’impresa sia fallita e non sia stato previsto il suo esercizio provvisorio;
  • sia previsto da un accordo collettivo nazionale un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, ma naturalmente questo varrà soltanto per i lavoratori che hanno sottoscritto l’accordo e ai quali verrà comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (NASPI).

(matteo lucidi)

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