Ai nastri di partenza, come sapete, c’è la lotteria degli scontrini [v. Sediva News del 13/11/2020]: è il nuovo “concorso a premi” gratuito che dal 1° gennaio prevede – per i contribuenti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti “cashless” [ovvero non in contanti e quindi con strumenti elettronici come bancomat, carta di credito, carta di debito, ecc.] di beni o servizi [fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione] presso esercenti, e quindi anche presso le farmacie, che trasmettono telematicamente i corrispettivi – la possibilità di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Infatti, il testo attuale dell’art. 194 della bozza di Legge di Bilancio 2021 – modificando l’art. 1 dell’omologa legge 2017 [che aveva istituito almeno sulla carta la lotteria degli scontrini] – circoscrive espressamente l’ambito di applicazione della lotteria appunto ai soli pagamenti effettuati “attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico”, lasciando quindi fuori quelli operati per contanti.
Ora, ricordando che per partecipare all’estrazione è necessario che il consumatore finale, al momento dell’acquisto in farmacia, comunichi il proprio codice lotteria all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, è previsto che ogni acquisto generi biglietti “virtuali” che permettono appunto la partecipazione del consumatore alla lotteria: in particolare, ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Ma ogni singolo corrispettivo pagato in modalità elettronica partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale, secondo il calendario che sarà visibile sul Portale lotteria.
Alle estrazioni della lotteria “cashless”, tuttavia, partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti: quindi, in pratica, il farmacista può parteciparvi sia nella sua veste di esercente [che trasmette telematicamente i corrispettivi ricevuti in modalità elettronica] che anche evidentemente in quella di consumatore/persona fisica, quando acquista cioè beni e servizi pagandoli in quel modo.
Guardando quindi al farmacista come esercente, se il biglietto vincente nell’estrazione [settimanale, mensile o annuale] favorisce il consumatore finale della sua farmacia, sarà anche il farmacista – automaticamente – a vincere, perché le estrazioni “cashless” prevedono esattamente:
– ogni settimana 15 premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore finale e 15 premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente riconducibile a quel consumatore;
– ogni mese 10 premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e 10 premi di 20.000 euro ciascuno per il rispettivo esercente;
– ogni anno, infine, sarà assegnato un premio di 5 milioni di euro per il consumatore e un premio di un milione di euro per il rispettivo esercente.
Le vincite non sono soggette a tassazione e però vanno reclamate entro 90 giorni dalla comunicazione di vincita [che avverrà a mezzo pec o con sms fornito al momento della registrazione], pena la decadenza.
Le prime estrazioni del 2021 dovrebbero essere effettuate il 14 gennaio tra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio 2021.
Se nulla si sa ancora per la definizione dell’estrazione annuale, le estrazioni settimanali invece dovrebbero senz’altro essere effettuate il giovedì, mentre quelle mensili ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. La prima estrazione mensile è programmata per l’11 febbraio.
Cosa deve fare il consumatore?
Ogni consumatore dal 1° dicembre, come ben sapete, ha potuto richiedere – e potrà farlo naturalmente anche in prosieguo – il codice lotteria acquisibile sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it [v. Sediva News del 9/12/2020] da esibire ogni volta all’esercente/farmacista.
Ed è proprio qui evidentemente che il farmacista può partecipare alla lotteria degli scontrini come esercente, oltre naturalmente a partecipare alle estrazioni quale consumatore in tutte le circostanze in cui egli ha effettuato/effettua acquisti di beni o servizi pagati in modalità elettronica, sia pure – s’intende – al di fuori della sua attività di impresa [cioè, ad esempio, quando va al supermercato].
Cosa deve fare la Farmacia/Esercente?
In primo luogo deve verificare con la ditta fornitrice e/o di manutenzione del registratore telematico che il software di quest’ultimo sia aggiornato per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria all’Agenzia delle Entrate, e successivamente dovrà pertanto consentire ai clienti di pagare con modalità elettronica (carte di credito, bancomat, Satispay, ecc.) collegando il RT con il sistema di pagamento elettronico, e attraverso un lettore ottico registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente [né più e né meno di quello che fa con il STS…].
Sullo scontrino che la farmacia rilascerà andrà dunque riportato sia il codice lotteria del cliente che l’evidenza dell’importo pagato in elettronico.
Da ultimo, si tenga presente:
– che, nel caso in cui l’esercente/farmacia rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza nella sezione dedicata del Portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, e si tratta di segnalazioni – si badi bene – che possono almeno in astratto essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione;
– e che, come abbiamo già sottolineato [v. Sediva News del 13.11.2020 e del 7.12.2020], almeno nella prima fase – ma c’è il rischio che questo venga disposto a regime – non possono partecipare alla lotteria degli scontrini gli acquisti per i quali il consumatore richiede all’esercente/farmacia l’acquisizione del proprio codice fiscale per usufruire delle detrazioni/deduzioni fiscali per gli acquisti di farmaci e altri articoli sanitari: è questa l’alternatività, come noto, che è tuttora prevista tra codice fiscale e codice lotteria…
(marco righini)
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