Ho assunto un giovane con contratto di apprendistato, ma non ho conservato tutta la documentazione relativa alla formazione svolta in farmacia: cosa rischio?
Il contratto di apprendistato professionalizzante continua a costituire, anche per molte farmacie, uno strumento potenzialmente efficace per l’inserimento e la formazione di nuove risorse, ma a condizione che il relativo obbligo formativo sia effettivamente adempiuto dal datore di lavoro.
Non è sufficiente – lo sapete – inquadrare un giovane come apprendista e affidargli mansioni coerenti con il profilo: è necessario, infatti, che il percorso formativo, teorico e pratico, venga realmente attuato e sia documentalmente tracciabile.
Il piano formativo individuale, redatto – attenzione – in forma scritta, deve riflettere obiettivi concreti e verificabili, mentre l’“addestramento” impartito deve risultare da attestazioni, registri, affiancamenti o altri elementi oggettivi.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’obbligo formativo costituisce un elemento essenziale del contratto di apprendistato, al punto da integrare la causa stessa del rapporto.
L’eventuale mancanza – totale o anche solo parziale – della formazione [teorica e pratica, come detto], se naturalmente di effettiva gravità e accompagnata dall’assenza di documentazione idonea a comprovarne lo svolgimento, comporta la trasformazione automatica del contratto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua origine.
L’onere della prova, in caso di contestazione, ricade interamente sul datore di lavoro, quindi sul titolare della farmacia, persona fisica o società che sia.
Né vale, si badi, far leva su dichiarazioni generiche o sull’effettivo svolgimento di mansioni pratiche perché – giova ribadirlo – è l’insegnamento, e non l’attività in sé, il fulcro della fattispecie.
Il contratto di apprendistato, se privato della sua componente formativa, è un contratto nullo nella sua funzione, e tale dev’essere trattato anche in sede giudiziaria.
Per questo motivo è allora opportuno prestare grande cura alla concreta attuazione e documentazione del percorso formativo, evitando in particolare che un contratto nato con finalità qualificanti si trasformi – per mera trascuratezza formale o sostanziale – in una fonte di rischio giuslavoristico tutt’altro che trascurabile.
(giorgio bacigalupo)
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