La validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo, è prorogata fino al 31 agosto 2020, anche se la proroga non vale ai fini dell’espatrio: è anch’essa una disposizione del Cura Italia.
Si vuole naturalmente agevolare chi non ha la possibilità di recarsi, ad esempio, presso le amministrazioni pubbliche, ma anche evitare aggregazioni di persone negli uffici aperti al pubblico e ridurre così il rischio di contagio.
Sono interessati dal provvedimento:
- il documento di riconoscimento, che è munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, e che consente evidentemente l’identificazione personale del suo titolare;
- il documento di identità: carta di identità e documenti equipollenti con le caratteristiche indicate in precedenza;
- il documento di identità elettronico, che è analogo alla carta di identità elettronica ed è rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
Sono equipollenti alla carta di identità (art. 35, c. 2, DPR 445/2000) il passaporto; la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
Come detto, la proroga della scadenza non opera ai fini dell’espatrio, perché in questo caso la validità dei documenti “resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento” (art.104 del provvedimento).
Infine, non rientrano tra i documenti di identità/riconoscimento le tessere sanitarie, anche se per queste – come per la Carta Nazionale dei Servizi – era stata precedentemente disposta la proroga al 30 giugno 2020 con il decreto n. 9 del 2 marzo 2020.
(francesco raco)
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