[… e anche, sembrerebbe, per i rimborsi “a piè di lista” per le trasferte]
Vorrei sapere se l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento “tracciabili” riguarda anche – oltre agli stipendi – gli anticipi ai dipendenti della farmacia come fondo per le piccole spese aziendali.
È forse utile ricordare che la L. 205/2017 (art. 1, comma 910-914) ha previsto che a far data dal 1° luglio 2018 i pagamenti degli stipendi (e di eventuali anticipi), qualunque ne sia l’importo, devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso uno sportello bancario o postale con i seguenti strumenti di pagamento:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
E questo vale sia per le retribuzioni dei lavoratori subordinati che per quelle dei co.co.co (con i farmacisti collaboratori della farmacia, ad esempio).
La disposizione, riferendosi letteralmente alle “retribuzioni e agli anticipi di esse”, parrebbe escludere gli anticipi di cassa per eventuali fondi spese da sostenere in nome e per conto del datore di lavoro, anche in considerazione che la ratio della norma è quella di scoraggiare accordi di “sotto-pagamento” a cui specialmente in tempi di crisi occupazionale potrebbe prestarsi il dipendente/collaboratore.
In tal senso, del resto, ha risposto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota 16/7/2018, n.6.201, chiarendo che “si condivide l’assunto in base al quale tali mezzi di pagamento [quelli appena ricordati che consentono, per l’appunto, la “tracciatura” del trasferimento delle somme] riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione; pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).
Via libera, quindi, al contante per queste somme ma anche – come si evince sempre dalla risposta dell’Ispettorato – per gli stessi rimborsi a piè di lista di spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, a condizione che costituiscano effettivamente rimborsi [con finalità cioè meramente restitutoria] e non contengano anche (in qualche modo) elementi retributivi.
(giorgio bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!