Ho letto un paio di giorni fa una Vs Sediva news molto interessante che parlava dei crediti d’imposta per tutti i beni strumentali acquisiti nel 2021. Quali sono gli adempimenti per fruire del credito?
Una brevissima premessa: i crediti d’imposta in beni strumentali previsti dalla Legge di Bilancio 2021 – come abbiamo tentato di sottolineare a chiare note – sono immediatamente spendibili, ma esclusivamente in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte o contributi.
La compensazione opera in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero dall’avvenuta interconnessione per gli investimenti “Industria 4.0”.
Invece, attenzione, per gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi dall’“Industria 4.0” [sempreché, vale la pena ribadirlo, effettuati da soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro] c’è la possibilità di compensare l’intero importo in un’unica soluzione nell’anno di entrata in funzione dei beni.
Detto questo, solo per gli investimenti in beni “Industria 4.0” è necessario inoltrare una comunicazione al MISE che ha la finalità di consentire alla pubblica amministrazione il monitoraggio della diffusione e dell’efficacia delle agevolazioni, e questo proprio perché si tratta di crediti d’imposta “autoliquidabili”.
Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati – oltre a dover essere accuratamente conservati ai fini della dimostrazione della spettanza del credito – devono indicare, per il conseguimento appunto del beneficio fiscale, il riferimento all’articolo di legge.
In particolare:
- per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi diversi da “Industria 4.0” si deve richiamare l’art. 1, commi 1054 e 1055, L. n. 178/2020;
- per il credito d’imposta investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” si deve richiamare l’art. 1, commi 1056 e 1057, L. n. 178/2020;
- infine, per il credito d’imposta investimenti in beni immateriali strumentali nuovi “Industria 4.0” si deve richiamare l’art. 1, comma 1058, L. n. 178/2020.
Per concludere, i beni “Industria 4.0” – al pari di quanto era previsto per quelli oggetto di iper-ammortamento – necessitano di una perizia tecnica che, per gli investimenti non superiori a 300mila euro, può essere sostituita da un’autocertificazione del titolare individuale o del legale rappresentante della società titolare di farmacia.
(andrea raimondo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!