Una Snc è titolare di 2 farmacie da più di tre anni e intende scindersi in due società, ciascuno con una farmacia.
Vorremmo sapere se la titolarità storica passa in capo a entrambe le società e se quindi entrambe sono libere di cedere la propria farmacia come azienda senza aspettare i tre anni?
Oppure solo una la mantiene (forse quella che mantiene la vecchia partita iva?)
Sono in ballo nel quesito alcune problematiche civilistiche e amministrative che richiederebbero tuttavia un’analisi articolata, incompatibile con lo spazio di queste note.
In ogni caso, anche se sinteticamente, possiamo precisarLe che con la scissione la titolarità e il diritto di esercizio di una delle due farmacie oggi possedute da un’unica società viene assegnata – unitamente all’azienda ad essa riferibile – a una società di nuova costituzione o a una società preesistente, e perciò sembrerebbe configurabile un autentico e pieno trasferimento [di titolarità e azienda] a un soggetto terzo, cosicché la competente autorità sanitaria, in un unico contesto provvedimentale, dichiarerà la società attuale decaduta dalla titolarità della farmacia in questione riconoscendola a nome e favore di quella assegnataria.
Del resto non è qui applicabile l’art. 2504 bis del cod. civ., secondo cui “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”: in questo caso, cioè, la società [c.d. beneficiaria] che acquisisce la titolarità di una delle due farmacie – oggi “in pancia” alla società “bititolare”, tecnicamente “società scissa” – non è assimilabile a una società incorporante, e quindi non può non ritenersi assoggettata al rispetto del termine legale di tre anni, decorrente dalla data d’efficacia della scissione, perché possa a sua volta trasferire a terzi la farmacia assegnataLe.
Per la società scissa, che resta titolare dell’altra farmacia, la scissione non incide invece sulla decorrenza del triennio.
È chiaro inoltre che tale limite temporale non può però minimamente riguardare l’eventuale cessione di quote, né della società scissa, ma neppure di quella beneficiaria che riceve una delle due farmacie: infatti, la modifica della compagine sociale, sia parziale che integrale, non è soggetta – come non lo è qualsiasi altra modifica statutaria – a vincoli temporali.
(stefano lucidi)
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