Circa 10 anni fa io e miei due fratelli abbiamo costituito una snc con nostro padre che ha conferito la farmacia di cui era titolare. Papà è poi venuto a mancare e questa convivenza forzata con i miei fratelli è diventata insostenibile, ma la durata della snc fissata al tempo è fino al 2150. Io vorrei solo uscire dalla società, ma i miei fratelli non hanno intenzione di scioglierla né di acquistare le mie quote. C’è qualche possibilità di recedere?
Questo è un tema che abbiamo avuto modo di trattare in più occasioni, ma tornarci ancora certo non guasta.
Ora, la vicenda che Lei prospetta può essere ragionevolmente inquadrata nella fattispecie disciplinata dal primo comma dell’art. 2285 cod. civ., che prevede la possibilità per ogni socio di recedere “dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci”.
È una disposizione che – con tutta evidenza – esprime lo scarso favore con cui il nostro ordinamento guarda ai rapporti giuridici senza autentici vincoli di durata.
Infatti, è ben vero che – in questo caso – una durata il vostro atto costitutivo/statuto almeno formalmente la prevede, e però il 2150 [!] è una data che ovviamente esorbita qualsiasi ragionevole durata della vita dei soci.
Qui, del resto, la giurisprudenza è pacifica nel considerare pienamente equiparabile a una società costituita a tempo indeterminato quella la cui durata sia appunto fissata a una data – come certamente è il 2150 – che vada manifestamente ben oltre la vita di uno [ma qui, per la verità, di tutti] dei soci.
Lei ci pare quindi legittimato a recedere dalla società con il conseguente diritto ad essere liquidato ai sensi dell’art. 2289 cod. civ. e/o nelle modalità previste dal vostro contratto sociale, ricordandoLe peraltro che in tale evenienza Lei dovrà rendere nota la Sua volontà di recedere dal contratto sociale con preavviso di tre mesi.
Concludendo, tuttavia, vogliamo ribadire una volta di più l’invito – nella scelta dei numerosi passaggi, spesso delicati e insidiosi dell’atto costitutivo e/o dello statuto di una società [a maggior ragione se, come qui, società di persone] – a optare per una durata breve, che magari si rinnovi tacitamente, ad esempio, di anno in anno.
(cesare pizza)
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