[ …anche se per pochi centesimi]

La mancata memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri provoca – oltre all’irrogazione di una sanzione pecuniaria del 100% [che sta comunque per diventare del 90% per effetto del DDL Bilancio 2021 in discussione alla Camera], con un minimo di 500 euro, dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato e trasmesso – anche una sanzione accessoria nel caso in cui siano state commesse 4 distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio.
La sanzione accessoria consiste, attenzione, nella sospensione dell’attività da 3 giorni a 1 mese [ che diventa da 1 a 6 mesi qualora l’importo complessivo oggetto di contestazione ecceda i 50mila euro].
Di recente, tuttavia, la Cassazione (Ord. n. 26322 del 19/11/2020) richiamando peraltro qualche pronuncia precedente, ha chiarito alcuni importanti aspetti di questa sanzione, che infatti “accessoria” non lo è per nulla se si ha riguardo al danno economico che potrebbe produrre per il trasgressore: anzi, a ben guardare, è questa la “vera” sanzione da temere a fronte di violazioni del genere.
Tornando allora al punto, gli Ermellini hanno chiarito che:

  • l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività prescinde da un ammontare minimo dei corrispettivi complessivamente non documentati: ne deriva che, anche se le quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel quinquennio hanno ciascuna di esse ad oggetto pochi centesimi, la chiusura “scatta” egualmente perché quel che si vuole punire è il comportamento “recidivo”, in quanto tale, del malcapitato trasgressore;
  • avendo carattere di specialità, inoltre, la sanzione [che, non dimentichiamolo, è/sarebbe “accessoria”] matura anche se le sanzioni pecuniarie principali siano definite in via agevolata con il pagamento di 1/3.

A impedire la progressione delle quattro distinte violazioni nel quinquennio, insomma, a nulla in realtà vale fare “acquiescenza” sulle sanzioni principali (che possono consistere anche in pochi spiccioli, come abbiamo visto), perché, per ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione dell’attività, bisogna necessariamente impugnarlo, qualora ovviamente ne ricorrano gli estremi.
Concludendo, massima attenzione con il nostro RT!

(stefano civitareale)

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