La farmacia non è più vista, lo sappiamo bene, come una “mera” dispensatrice di farmaci e la crescente competitività che caratterizza il settore determina/determinerà fatalmente anche l’evolversi di comparti come quello degli integratori o della stessa cosmetica.
E soprattutto si evolveranno le modalità delle diverse offerte di vendita, perché si renderà evidentemente sempre più necessario intercettare quanto più e al meglio possibile la domanda del pubblico, che del resto è orientata verso la farmacia anche per la grande varietà di beni e servizi del comparto “salute”, in grado tendenzialmente di soddisfare quel bisogno di “benessere” che la società contemporanea avverte sempre più.
Perciò, è sicuramente una pratica lecita quella della c.d. “esposizione preferenziale”, che consiste nel riservare all’esposizione di alcuni prodotti un’area particolarmente in vista del locale – in genere proprio le vetrine e/o apposite “isole” – così da sollecitare la domanda della clientela.
L’onere a carico della farmacia è generalmente remunerato a sua volta da un compenso, configurandosi la vicenda come una vera e propria prestazione di servizi, e il relativo corrispettivo concorre di conseguenza a formare i ricavi imponibili dell’esercizio sia ai fini delle imposte dirette che dell’iva.
Naturalmente, a fronte di esso deve essere emessa fattura – secondo la regola generale in materia di prestazioni di servizi – al momento del pagamento con l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, e però, nell’ipotesi in cui non venga convenuto in misura fissa ma percentualmente sull’ammontare del venduto alla clientela o sull’importo degli acquisti della farmacia, il compenso verrà liquidato, in linea di massima, quando si tireranno le somme dei risultati della campagna promozionale.
In ogni caso, per evitare possibili contestazioni da parte dell’Erario di “sotto-fatturazioni”, le fatture emesse dalla farmacia alla ditta fornitrice dovranno ragionevolmente recare una descrizione dettagliata dell’attività svolta con espresso riferimento all’accordo-quadro intervenuto tra le parti [da redigere possibilmente in forma scritta], richiamandone sinteticamente gli elementi essenziali e, in caso di pagamenti periodici o in più soluzioni, con la specificazione sempre in fattura dei pagamenti in acconto e/o a saldo, salvo, quando convenuto nell’accordo-quadro, un conguaglio da definire sulla base per l’appunto dei risultati conclusivi.
(michela pallonari – cesare pizza)
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