[…ma solo a certe condizioni]
L’art. 2 del Decreto Ristori quater [pubblicato nella GU n. 297 del 30.11.2020] dispone la sospensione – ma alle due condizioni che vedremo tra un momento – dei versamenti fiscali/previdenziali scadenti in via ordinaria nel corso del corrente mese di dicembre, e dunque:
- dell’Iva periodica, per i contribuenti mensili, relativa al mese di novembre 2020 [scadenza fissata al 16.12.2020];
- dell’acconto Iva 2020 [scadenza al 28.12.2020, dato che il 27.12.2020 cade di domenica];
- delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati [artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973] e delle trattenute per addizionali regionali e comunali Irpef [scadenza, per le une e per le altre, al 16.12.2020];
- dei contributi previdenziali e assistenziali [scadenza anche qui fissata al 16.12.2020].
Ora, tutti i detti versamenti potranno essere effettuati – in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi – entro il 16 marzo 2021 o in un’unica soluzione oppure in quattro rate mensili di pari importo con versamento della prima entro la data stessa del 16 marzo p.v.
Potranno usufruire della sospensione coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione (e perciò anche le farmacie), che però – indipendentemente dalla loro localizzazione – rispettano ambedue tali condizioni:
- il conseguimento nel periodo d’imposta precedente a quello in corso [dunque nell’esercizio 2019] di ricavi o compensi di importo pari o inferiore a 50 milioni di euro;
- la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
A chi invece ha intrapreso l’attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 la sospensione – con le stesse modalità di versamento sopra indicate – spetta senza nessuna condizione.
(andrea raimondo)
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