[…ma il tragitto deve comunque riguardare due comuni diversi]

 

Una recente ordinanza della Cassazione (n. 23634 del 28/07/2022) “attenua” il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, quello cioè in virtù del quale ogni somma corrisposta al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro sia da considerarsi imponibile tranne le eccezioni elencate nell’art 51 TUIR.

La Suprema Corte ammette infatti, come si rileva nel titolo, la detassazione dei rimborsi riconosciuti al dipendente a fronte delle spese da lui sostenute per il tragitto casa/lavoro/casa utilizzando il proprio mezzo.

Ma questo, precisa la Cassazione, quando i ristori al dipendente siano strettamente limitati alle spese “vive” sostenute e comprovate da documentazione analitica, e inoltre quando [come ci sembra di dover senz’altro dedurre da un’attenta lettura del provvedimento della Suprema Corte] i due luoghi, della residenza e della sede di lavoro, siano situati in comuni diversi.

Per arrivare a tale conclusione gli Ermellini forniscono una lettura del comma 5 dell’art. 51 TUIR (determinazione dei redditi di lavoro dipendente) secondo cui la non imponibilità in busta paga dei rimborsi analitici “delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale” riguarderebbe sul piano generale tutti i casi in cui il lavoratore presti la propria opera in comune diverso da quello di residenza, indipendentemente perciò dalla configurabilità di una vera e propria trasferta.

Condizione essenziale per il riconoscimento della detassazione, sempre secondo i giudici di legittimità, è quella – come già precisato – per la quale il rimborso sia limitato alle sole spese “vive” sostenute dal dipendente, e che dunque non possa costituire un’indennità forfetaria eccedente quell’importo.

Ricorrendo però questi presupposti, il rimborso va detassato proprio in ragione della sua natura puramente restitutoria/risarcitoria.

In definitiva, sarà pur sempre necessario documentare analiticamente questi costi cosicché, in pratica, il dipendente dovrà compilare un “rapportino spese” con il chilometraggio effettuato, valorizzandolo inoltre con criteri obiettivi.

Tuttavia, come del resto in altre situazioni congeneri, le tariffe ACI utilizzate per la valorizzazione del benefit collegato all’uso anche personale di auto aziendali [un tema che abbiamo affrontato parecchie volte] finiscono per diventare anche qui un corretto riferimento e anzi, forse, l’unico riferimento ragionevolmente possibile.

(stefano civitareale)

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