[…occorrendo a tal fine il verificarsi di altre condizioni]
Abbiamo ereditato la farmacia di nostro padre deceduto recentemente e stiamo decidendo chi di noi vuole restare nella società che diventerà titolare della farmacia, ma ci viene detto che a seguito della legge sulla concorrenza del 2017 che non richiede più lo stato di farmacista (nessuno di noi lo è) per partecipare a una società titolare di farmacia, la nostra comunione ereditaria sarebbe diventata titolare fin dal decesso e che saremmo quindi obbligati a nominare subito come direttore un farmacista idoneo.
Vorremmo quindi sapere se invece spettano anche a noi sei mesi per prendere una decisione.
Esaminando vicende analoghe a quella descritta nel quesito, abbiamo avuto già occasione di chiarire che questa tesi che vi è stata riferita partiva proprio dal presupposto che anche voi avete ora ricordato: tenuto conto, cioè, che per partecipare a una società titolare di farmacia non è più richiesto ad alcuno, quindi neppure agli eredi di un titolare in forma individuale, alcun requisito professionale, ne deriva che la società per la gestione dell’esercizio formatasi ipso jure – secondo i principi civilistici – alla data stessa del decesso tra tutti gli aventi causa [quando ovviamente a succedere al titolare premorto siano più di uno] ne assume a quella data stessa anche la titolarità e il diritto di esercizio.
Di qui, tra l’altro, anche l’obbligo già a quel momento di preporre alla direzione della farmacia caduta in successione un farmacista idoneo.
La tesi non ha però fondamento, come tentiamo di illustrare richiamando quanto già scritto al riguardo.
Dunque, è vero che all’apertura della successione ciascuno degli eredi – a meno che non sia un minore di età ovvero esprima formalmente e tempestivamente la sua volontà di non partecipare all’esercizio collettivo dell’impresa di farmacia – diventa in quanto tale partecipe alla società insorta di diritto tra tutti loro come società di fatto [anche se in qualunque momento successivo regolarizzabile come società di persone o di capitali]; e però, questa non è (ancora) né può essere (ancora) una società cui possa di per sé ritenersi ascritta né ascrivibile la titolarità della farmacia.
È infatti necessario a tal fine il perfezionamento di una duplice condizione: da un lato, l’espressione/formalizzazione di una volontà negoziale di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente e/o di loro eventuali aventi causa di partecipare a una società titolare di farmacia, quale ne sia la forma, e, dall’altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più ad autocertificazioni [rectius: autodichiarazioni] – circa l’insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e pertanto di una delle ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91, come modificati dalla l. 124/2017.
Si tratta dunque, fino al compimento di tali due condizioni, di una società per la mera gestione provvisoria dell’esercizio caduto in successione e il limite di durata di tale provvisorietà, entro il quale perciò entrambe le condizioni dovranno essere perfezionate, è naturalmente quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione [e non del sesto mese successivo al decesso del titolare, come avete affermato…] perché, tanto per chiarire meglio, i commi 9 e 10 dell’art. 7 della l. 362/91 – pur nel loro incerto dettato letterale, che dal 1991 nessuno ha trovato mai il coraggio di modificare – sono ancora oggi in vigore, anche se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti alla Legge Concorrenza.
Nessuno vieta agli eredi, s’intende, di formare una società regolare – alla quale quindi, ricorrendone gli altri presupposti, possa legittimamente essere poi assentita l’autorizzazione all’esercizio definitivo della farmacia – anche il… giorno stesso della morte del de cuius.
Ma anche in tale evenienza sarà ineludibile che questo loro intendimento sia esplicitato in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sulla loro precisa volontà di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] che abbia per oggetto esclusivo la gestione della farmacia ricevuta per successione e che contenga perciò anche la dichiarazione di ogni socio circa l’insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione.
E sarà soltanto – come abbiamo ampiamente argomentato nella Sediva News del 29/5/2018 – dal riconoscimento della titolarità a favore della società che il direttore responsabile della farmacia sociale dovrà essere un farmacista idoneo, socio o non socio e pertanto prima di allora, tanto per ribadirlo una volta di più, potrà anche essere un “semplice” farmacista iscritto all’albo, erede o non erede e, anche qui, socio o non socio.
Per quanto ci riguarda, dunque, voi avete il diritto di mantenere la gestione provvisoria – ragionevolmente regolarizzando nel frattempo la sdf insorta tra voi [si tratta perciò di una società e non di una comunione…] in snc o sas – fino al compimento di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione [anche solo parziale] della farmacia.
Tenete però presente che, come hanno affermato sia alcuni Tar che lo stesso Consiglio di Stato, la durata complessiva della gestione provvisoria ereditaria non può comunque superare il termine complessivo di diciotto mesi, perché la norma tributaria – ed è quanto basta per i giudici amministrativi – prevede l’obbligo degli eredi di presentare la dichiarazione di successione [indipendentemente da quali siano i beni che ne sono oggetto] entro il tempo limite di dodici mesi dal decesso.
Avrete comunque tutto il tempo, ci pare, per operare tutte le scelte che riterrete opportune e per eliminare – ove sussistenti – eventuali cause di incompatibilità attualmente gravanti su chi di voi intendesse partecipare alla società (futura) titolare della farmacia e che invece per il momento, proprio perché si tratta ancora di una società di gestione provvisoria ereditaria, non possono costituire nessun ostacolo a parteciparvi.
(gustavo bacigalupo)
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