Ho intenzione di sostituire la caldaia della mia abitazione: di quali agevolazioni fiscali posso oggi usufruire?
Per il cambio della caldaia, come abbiamo ricordato più volte, sono previste detrazioni Irpef che possono raggiungere anche il 110% del famoso “Superbonus”, ove effettuate contestualmente a determinati interventi condominiali [essenzialmente il c.d. “cappotto termico”] e a determinate condizioni.
Prescindendo però dal “Superbonus” [di cui del resto abbiamo parlato ampiamente e continueremo a parlare anche in prosieguo, data l’enorme importanza di questa agevolazione la cui scadenza attuale del 31/12/2021, per di più, verrà ulteriormente prorogata], restano sempre in vigore – si badi bene – gli sconti fiscali legati al c.d. “ecobonus” ordinario, consistenti in detrazioni Irpef del 50% o del 65% in 10 anni secondo il modello di caldaia prescelto per la sostituzione.
In particolare, dall’1/1/2018 per le caldaie a condensazione si può usufruire della detrazione del 50% solo se hanno un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal Reg.UE n. 811/2013.
Se poi, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti [appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Comm. UE 2014/C 207/02], è possibile ancora usufruire della detrazione più elevata del 65%, mentre – sempre dall’1/1/2018 – per l’acquisto di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A non si può più richiedere l’agevolazione.
(mauro giovannini)
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