È una questione che ci è stata proposta più volte [peraltro del tutto comprensibilmente] ma che è stata chiarita in termini lineari dall’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria, in particolare, premette che già l’art. 1 del Dpr. n. 472/1996 aveva abrogato le disposizioni riguardanti l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti (fattura o bolla accompagnatoria) e che, dunque, il ddt ha da allora assunto una funzione prettamente contabile, oltre che quella di strumento idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto (dpr 441/1997).
I ddt, quindi, sono i documenti principali per l’emissione delle fatture differite, perciò entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia evidenzia poi che una fattura “immediata”, emessa cioè entro i fatidici dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, può sostituire i ddt, accompagnando i beni trasportati durante il viaggio (ma anche separatamente, risultando sufficiente la loro sola emissione).
Pertanto, conclude la circolare, l’alternatività ddt/fattura immediata è già prevista nel nostro ordinamento, e pertanto l’emergenza sanitaria non ha in realtà alcun riflesso sulle regole per l’emissione e trasmissione del ddt/fattura immediata.
Per completezza, si ricorda infine che il ddt/fattura immediata deve riportare:
– la data;
– le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto;
– la descrizione di natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
(francesco raco)
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