Siamo in gestione ereditaria da parecchi anni, perché nostro padre è deceduto quando la durata della gestione poteva arrivare oltre i dieci anni.
Ora però uno dei figli si è laureato in farmacia e si è iscritto all’albo e abbiamo affidato a lui la direzione responsabile, interrompendo il rapporto con il precedente direttore che è stato per noi molto oneroso essendo la nostra una farmacia di modeste dimensioni.
Ma l’Asl, alla quale abbiamo comunicato la nomina del nuovo direttore, sostiene – richiamando il parere di una nostra organizzazione di categoria – che anche nelle gestioni ereditarie il direttore deve essere un farmacista idoneo e ha minacciato, in caso contrario, di avviare la procedura per la revoca delle credenziali fornite a nostro fratello “stante l’assenza dei requisiti per potere ricoprire la funzione di direttore”.

Quanto affermato dalla Asl è privo di fondamento, anche se al momento intuibili ragioni di opportunità vi costringono in pratica a ottemperare alla prescrizione senza però dover rinunciare a priori a qualche tentativo per indurre l’Azienda a più miti consigli.
In primo luogo, infatti, ed è un argomento che già di per sé appare dirimente, quando la legge ha voluto prescrivere a carico di un farmacista il requisito dell’idoneità – oltre a quello ineludibile dell’iscrizione all’Albo professionale – lo ha detto espressamente, come si rileva con facilità dal testo della disposizione che svolge anche in questa specifica vicenda [come in numerose altre e da parecchio tempo] un ruolo centrale e risolutivo.
Si tratta dell’art. 12, u.c., della l. 2/4/68 n. 475, che così recita:
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
Come vediamo, nel primo periodo, che disciplina la cessione a terzi della farmacia da parte degli eredi, il cessionario deve essere un farmacista che (abbia conseguito la titolarità e che) “sia risultato idoneo”, mentre nel secondo, che regola invece “l’esercizio in via provvisoria della farmacia”, viene evocato semplicemente – ai fini dell’assunzione della responsabilità professionale dell’esercizio – “un direttore”, senza quindi ulteriori requisiti oltre quello (implicito nel sistema) dell’iscrizione all’albo.
È il caso di aggiungere che tale disposizione è tuttora pienamente e integralmente vigente, come è vero che viene richiamata anche nel comma 10 dell’art. 7 della l. 362/91 su cui la l. 124/2017 non è intervenuta.
Ma c’è un’altra circostanza, oltre a quella della gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi del titolare deceduto, in cui la direzione responsabile può essere assunta – in via anche qui provvisoria – da un farmacista semplicemente iscritto all’albo, ed è quando si verifichi una delle condizioni [tassativamente] elencate nell’art. 11 della l. 475/68, come sostituito dall’art. 11 della l. 362/91, che legittimano “la sostituzione temporanea” nella “conduzione professionale della farmacia” del titolare in forma individuale.
Il comma 2 dell’art. 11 dispone infatti che “L’unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: ecc.
Le due fattispecie, è agevole rilevarlo, sono accomunate dalla provvisorietà/temporaneità dell’assunzione della direzione: nel caso degli eredi, per il limite di durata della loro gestione fissato dalla norma e, nel caso della “sostituzione… nella conduzione professionale della farmacia”, per la temporaneità che inerisce testualmente all’espletamento dell’incarico.
Sembra quindi che possa essere proprio tale provvisorietà/temporaneità a spiegare la sufficienza, a giudizio insindacabile del legislatore, della semplice iscrizione all’Albo quale requisito professionale richiesto al direttore responsabile, tant’è che – quando la direzione è invece assunta/viene affidata in principio senza limiti prefissati o prefissabili di tempo [qui sta la ratio della diversità, anche terminologica, dei precetti legislativi nelle due ipotesi] – la norma aggiunge espressamente l’ulteriore requisito soggettivo professionale dell’idoneità.
Così è per il farmacista – socio o non socio – cui viene affidata la direzione responsabile di una farmacia di cui sia titolare una società di persone o di capitali, che deve infatti essere “…un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni”, e così è anche per il farmacista – socio o non socio – che eventualmente sia chiamato a sostituirlo: art. 7, commi 3 e 4, della l. 362/91, come modificato dall’art. 1, comma 157, della l. 124/2017 [ma sulla irragionevolezza di tale ultima disposizione v. Sediva News del 19/12/2017: “Sono ancora tassativi i casi di sostituzione del titolare/direttore nella conduzione professionale della farmacia?”].
Bisogna infine anche tener presente che le disposizioni direttamente o indirettamente restrittive – come quelle che subordinano l’esercizio di una qualsiasi attività al possesso o al non possesso di certe condizioni o di alcuni requisiti – non sono generalmente estensibili, per analogia o altro, al di là del loro dettato letterale e dunque, per concludere sulla questione esaminata in questa circostanza, l’idoneità per il direttore responsabile di una farmacia può essere legittimamente richiesta solo quando espressamente prevista come requisito professionale ulteriore rispetto alla semplice iscrizione all’albo.
L’augurio è naturalmente che queste notazioni siano condivise anche dall’Asl di vs. riferimento, che peraltro sarebbe stata indotta nell’errore dal parere [in forma scritta?] di un’“organizzazione di categoria” (forse in sede provinciale o regionale), che quindi potrebbe intervenire – se d’accordo con quanto qui affermato – con note di chiarimento di segno contrario.

(gustavo bacigalupo)

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