Rileggendo una vostra news del giugno scorso sulla lotteria degli scontrini, credo che ormai questa storia dovrebbe essersi sbloccata o quasi. Ma le spese in farmacia per medicinali possono anch’esse rientrare nella lotteria?

Come anche il quesito ricorda, l’inizio della lotteria è stato ulteriormente differito dal Decreto Rilancio al 1° gennaio 2021 [v. Sediva News dell’1/06/2020] in considerazione delle oggettive difficoltà degli esercenti legate ovviamente all’emergenza da Covid-19: speriamo quindi che la data di decorrenza sia rispettata perché vorrebbe dire evidentemente che il Covid-19 abbia quantomeno allentato la presa.
Quanto alla Sua domanda specifica, con il provvedimento modificativo dell’Agenzia delle Entrate dell’11/11/2020 è stato chiarito che la spesa per medicinali – nonché in generale i dati da trasmettere al Sts ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata – possono anch’essi concorrere alla lotteria degli scontrini purché il cliente chieda al farmacista l’acquisizione/inserimento del codice lotteria, che ricordiamo essere un codice identificativo univoco che il consumatore finale genererà sul “portale della lotteria”, in alternativa al codice fiscale al momento dell’emissione dello scontrino.
Cogliamo comunque l’occasione per fornire qualche ragguaglio sulle ultime novità su questa vicenda… infinita.
Un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, ha infatti aggiornato l’entità, il numero dei premi messi a disposizione, le operazioni di estrazione e le modalità di attribuzione dei premi aggiuntivi per i consumatori che pagano l’intero importo cashless e per i venditori [quindi anche le farmacie] che hanno emesso lo scontrino vincente.
In particolare, le estrazioni della lotteria avranno cadenze settimanali, mensili e annuali.
Ma per chi effettua il pagamento in contanti la partecipazione è circoscritta alle sole estrazioni “ordinarie”, mentre chi utilizza strumenti di pagamento elettronico – come bancomat, carte di credito e app di pagamento quali Applepay, Googlepay e Satispay – partecipa sia alle estrazioni “ordinarie” sia a quelle c.d. “zero contanti” [a queste ultime concorreranno, oltre ai consumatori, anche gli esercenti].
I vincitori saranno poi messi al corrente tramite sms o e-mail oppure – se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore – nell’area riservata del Portale Lotteria.
I premi, previa accettazione entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita che avverrà tramite e-mail o pec, saranno incassati tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile [per quei soggetti senza conto bancario] emessi dall’Adm.
Diversamente, i premi settimanali e mensili non reclamati concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione dell’estrazione annuale.
Data la particolare entità dei premi, per verificare che il corrispettivo sia stato realmente pagato con strumenti elettronici per le vincite c.d. “zero contanti”, saranno operati controlli su tutte le vincite per verificare che il pagamento sia effettivamente avvenuto con modalità cashless.
Per ridurre al minimo l’aggravio sugli esercenti, i controlli riguarderanno inizialmente i consumatori “estratti” e solo nel caso in cui tale riscontro non sia stato possibile le verifiche saranno effettuate anche sugli esercenti.
Concludendo, sembra che qualcosa nella realtà si stia davvero muovendo visto che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato, mediante il suo sito internet, che a partire da dicembre si potrà cominciare a richiedere l’emissione del codice lotteria da esibire al fine di partecipare alla lotteria.
Stiamo a vedere come procederà il tutto.

(marco righini)

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