Per la gestione della nostra farmacia vinta a concorso abbiamo scelto nel 2020 la forma giuridica della srl, sperando di aver fatto la cosa giusta.
Il bilancio 2020 evidenziava una piccola perdita, mentre quello del 2021 si è concluso con un buon risultato e ora vorremmo distribuire gli utili.
Quali sono gli adempimenti per poter procedere?
Il tema della scelta della natura giuridica più adatta a ciascuna compagine sociale e comunque in generale alla gestione della farmacia è delicato e comporterebbe una trattazione molto lunga che non è il caso di sviluppare in questa sede.
Di sicuro la scelta della srl [società di capitali] comporta una serie di adempimenti e di formalità maggiore rispetto alle forme giuridiche più diffuse per la gestione delle farmacie che sono la snc e la sas, entrambe società di persone come tutti sanno.
Proprio in merito alla distribuzione degli utili nelle srl, i passaggi da seguire sono i seguenti:
- Verbale di assemblea di approvazione del bilancio 2021 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio [30 aprile per gli anni non bisestili] oppure entro 180 giorni [29 giugno sempre per gli anni non bisestili] quando lo preveda espressamente lo statuto, oppure ricorrano “particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società” [così art. 2364 cod. civ.], una formulazione evidentemente ad … ampio spettro;
- Destinazione degli utili con il seguente ordine
a) copertura della perdita dell’esercizio 2020;
b) accantonamento obbligatorio di almeno il 5% degli utili [defalcati ovviamente dell’ammontare delle perdite 2020] a riserva legale fino a che quest’ultima non raggiunga un quinto del capitale sociale;
c) accantonamento del residuo valore degli utili a riserva statutaria o volontaria.
- Verbale di assemblea di distribuzione degli utili per l’importo parziale o totale precedentemente accantonato a riserva statutaria o volontaria, da registrare tuttavia presso l’Agenzia delle Entrate con il versamento dell’imposta fissa di registro di € 200,00;
- Bonifici ai soci dei dividendi deliberati in base alla loro quota di partecipazione al capitale sociale, al netto della ritenuta a titolo definitivo del 26%;
- Versamento della ritenuta a titolo definitivo del 26% mediante mod. F24 [codice tributo 1035] entro il 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione
a) 16 aprile per il I trimestre;
b) 16 luglio per il II trimestre;
c) 16 ottobre per il III trimestre;
d) 16 gennaio per il IV trimestre.
Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo 1035 e l’ultimo mese del trimestre nel campo “mese di riferimento”.
È doveroso precisare che il verbale di assemblea di distribuzione degli utili può essere anche contenuto all’interno del verbale di approvazione del bilancio.
Tutti i predetti verbali devono essere trascritti o stampati nel libro verbali di assemblea [precedentemente vidimato da un Notaio o dalla Camera di Commercio] e firmati dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza in originale sul libro stesso.
Da ultimo, l’aspetto fiscale per i soci: il dividendo percepito non dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi perché la ritenuta del 26% è a titolo definitivo.
(roberto santori)
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