Ho emesso una fattura a un cliente, il cui pagamento era concordato in 60gg data fattura e, trascorso inutilmente questo termine, ho sollecitato per le vie brevi la liquidazione del dovuto, ricevendo però solo fumose e infruttuose risposte.
Per riscuotere il giusto guiderdone, quali sono i passi legali da percorrere e quali gli interessi da applicare a norma di legge?

Dunque, esauriti gli inviti “bonari” al pagamento, sarà necessario costituire in mora il debitore mediante intimazione in forma scritta ai sensi dell’art. 1219 del cod. civ.

Ove anche tale iniziativa risulti infruttuosa, si renderà inevitabile adire l’autorità giudiziaria per la tutela del credito.

Quanto agli interessi, se – come immaginiamo – non è previsto diversamente nell’accordo intercorso con il cliente, matureranno nella misura legale [oggi notoriamente ben poca cosa, visto che dal 1/1/2020 il tasso è fissato nello 0,05% annuo], mentre a decorrere dalla proposizione dell’eventuale domanda giudiziale il saggio degli interessi diventa pari a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese (oggi l’8%), ai sensi del quarto comma dell’art. 1284 del cod. civ. aggiunto dall’art. 17 del DL 132/2014 convertito in l. 162/2014.

(stefano lucidi)

 

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