Sto ristrutturando la mia abitazione e ho acquistato anche dei mobili per circa € 10.000 pagandoli con assegni e non con rimesse bancarie.
Posso ottenere ugualmente la detrazione fiscale se – come mi hanno detto – il fornitore rilascia un’autocertificazione che attesta l’inserimento della fattura nella sua contabilità?
La risposta è negativa.
Per beneficiare della detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici [se effettuati, come sappiamo, all’interno della ristrutturazione di una unità abitativa] occorre infatti operare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito, mentre non è consentito – sempre ai fini della detrazione, s’intende – pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Del resto, già con la circolare n.43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i mezzi di pagamento sopra indicati sono imprescindibili anche [e, diremmo, soprattutto] per poter usufruire della detrazione d’imposta del 50% delle spese di ristrutturazione alle quali è appunto legato il “bonus mobili”, e che l’unico errore “perdonabile” è quello di un bonifico incompleto [come l’assenza del codice fiscale del beneficiario, della partita IVA dell’impresa, della causale di versamento], a condizione, però, che l’impresa esecutrice dei lavori rilasci al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che “i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito”.
Questa la posizione dell’AdE, del resto ribadita anche nella circolare n. 13/E del 2019, da ritenere dunque applicabile anche al caso “bonus mobili” descritto nel quesito.
(gianmarco ungari)
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