[…o una terza soluzione?]
Vi seguo da tanti anni e avete spesso affrontato problemi simili al mio: ho tre figli di cui due farmacisti che sono in impresa familiare da qualche anno, mentre il terzo è ben avviato in altra professione; ma ho anche una moglie casalinga che è più giovane di me e non ha praticamente redditi personali.
Io invece oltre alla farmacia ho anche qualche altro bene ma l’intero mio patrimonio forse non basterebbe per il diritto di legittima di mia moglie nel caso in cui, come vorrei fare, mi limitassi a donare la farmacia ai due farmacisti e a lasciare in eredità un importante immobile all’altro figlio.
Ne sto parlando in famiglia, però potrei nel frattempo disporre con un testamento sia di questo immobile al terzo figlio che della farmacia e poi il mio amore per la professione è ancora grande e mi dispiacerebbe abbandonarla da un giorno all’altro.
Ma soprattutto mi preme evitare che dopo la mia morte la donazione o il legato della farmacia possano essere messi in pericolo proprio dalla legittima di mia moglie che potrebbe infatti non essere soddisfatta con gli altri beni o con i conti correnti bancari, uno dei quali cointestato con lei.
Vi chiedo allora se per queste mie necessità la donazione e il legato si equivalgono o se è comunque opportuna qualche clausola di salvaguardia per i due figli farmacisti.
Prescindendo da analisi sul piano giuridico eccessivamente complicate, l’unica vera differenza – per quel che può interessarLe – tra un legato e una donazione, che sono ambedue delle liberalità, sta nella decorrenza dei loro effetti.
Il legato – in questo caso congiunto, perché disposto congiuntamente a favore dei due figli farmacisti – è destinato evidentemente ad agire per il tempo successivo al decesso del disponente e inoltre, trattandosi di un negozio unilaterale mortis causa, è revocabile in qualsiasi momento.
Diversamente, l’efficacia della donazione – che è anch’essa disposta congiuntamente ma è un contratto, quindi non revocabile/risolubile se non per mutuo consenso, oltre che per indegnità del donatario – è generalmente immediata, anche se, dato che qui il bene donato sarebbe una farmacia, deve intendersi di diritto sospensivamente condizionata [con decorrenza ex nunc e quindi dal verificarsi della condizione] al rilascio della titolarità dell’esercizio.
La titolarità non sarà però riconosciuta personalmente e pro quota ai due figli farmacisti [pensando, s’intende, che la vicenda della titolarità pro quota debba restare circoscritta per sempre ai vincitori di una sede in forma associata in un concorso straordinario…] ma a nome della società di persone o di capitali che ragionevolmente i due donatari costituiranno di seguito o contestualmente al rogito di donazione, così da regolarizzare la società di fatto insorta ipso iure quale effetto stesso della liberalità, donazione o legato che sia, disposta congiuntamente a loro favore.
Quanto al valore della farmacia – che incide e rileva, anche quando sia stata donata in vita, ai fini della determinazione sia delle varie quote di legittima che della c.d. disponibile – va assunto sempre, nell’ipotesi cioè di donazione come nell’ipotesi di legato, quello al momento della morte del donante/testatore e perciò anche sotto questo aspetto non c’è differenza tra le due soluzioni, ricordando comunque che l’asse su cui dovranno essere calcolate sia la quota disponibile [qui pari a 1/4 dell’intero] e sia per differenza le quote di ciascun legittimario [qui pari a 3/12 per il coniuge superstite e a 2/12 per ognuno dei tre figli] è sempre formato dalla somma di relictum, che è il complesso dei beni lasciati dal defunto e trasmissibili ai suoi eredi, e di donatum, che è invece il complesso dei beni di cui il de cuius ha disposto in vita con una o più liberalità.
- La riduzione del valore della liberalità come possibile “salvaguardia” dei due beneficiari
È infatti consentito al donante/testatore, e veniamo così a una plausibile “clausola di salvaguardia dei due figli farmacisti”, innestare nella donazione – esattamente come nel legato – un’obbligazione a carico dei donatari/legatari, che nella donazione assume la veste dell’onere modale e nel legato quella del sublegato.
E se, ad esempio, l’obbligazione consistesse – come abbiamo ipotizzato altre volte – nel pagamento di un vitalizio a favore del coniuge del donante/testatore, ecco che il valore capitalizzato della rendita ridurrebbe per pari ammontare il valore della donazione o del legato [potendo di conseguenza “alleggerire” anche parecchio in sede successoria la posizione dei due donatari/legatari], ma al tempo stesso costituirebbe altresì una liberalità indiretta (se onere modale) o anch’essa a sua volta una disposizione testamentaria (se sublegato), operando sia nell’una che nell’altra ipotesi in conto o a copertura integrale della legittima del coniuge, questo dipendendo naturalmente dall’entità della rendita e dall’età del beneficiario.
Come si vede, quindi, la donazione e il legato della farmacia diventerebbero – per la doppia azione, da un lato, del minor valore della liberalità ai due figli per effetto dell’onere modale o del sublegato, e, dall’altro, della liberalità indiretta al coniuge – sostanzialmente irriducibili da parte di qualsiasi coerede.
Seguendo in definitiva la Sua idea, oggi un legato congiunto di farmacia con il sublegato di cui si è detto, domani – se e quando Lei lo riterrà – una donazione congiunta con l’apposizione dell’onere modale: due soluzioni in grado verosimilmente di dissipare, in pratica allo stesso modo, le Sue “preoccupazioni”.
- Ma si può pensare anche a una terza soluzione
Se però guardiamo anche al Suo persistente “amore” per la professione, forse sarebbe preferibile – per Lei sicuramente, ma tutto sommato anche per gli altri familiari – conferire per il momento la farmacia in una società con i due figli farmacisti, scegliendo però con accortezza sia la forma sociale [perché sas, snc e srl non sono propriamente la stessa cosa] e sia la misura di partecipazione da parte Sua e degli altri due soci.
Le quote attribuite a questi ultimi potranno/dovranno tuttavia – giova sottolinearlo con chiarezza – tener conto a loro volta anche della cessazione dell’impresa familiare e dunque dell’opportunità/necessità [perché questa è una partita da chiudere per evitare il suo eventuale ritorno in ballo in sede di successione] di definire proprio nella fase di costituzione della società i diritti che ne discendono ex art. 230 bis cod. civ. a favore dei due figli farmacisti, il cui apporto alla società dovrà anzi almeno tendenzialmente corrispondere all’intero importo dei loro crediti, mentre il Suo consisterà evidentemente nell’intero compendio aziendale della farmacia, comprensivo del relativo diritto di esercizio.
Lei dovrà comunque aver cura per quanto possibile di evitare che la partecipazione alla società ascritta ai due figli possa in futuro, per la sua eccessività, essere considerata (almeno in parte) una liberalità indiretta con le conseguenze che in astratto potrebbero derivarne e che Lei comprensibilmente sembra temere: del resto a una loro partecipazione sociale giudicata dai figli troppo contenuta si può sempre “rimediare” prevedendo a loro favore nell’atto costitutivo/statuto compensi adeguati in funzione magari della particolarità delle attribuzioni conferite.
Senza in ogni caso dilungarsi ulteriormente in una disamina che finirebbe per rivelarsi veramente laboriosa [d’altronde i temi connessi ai percorsi appena delineati sono molteplici e alcuni tuttora abbastanza controversi], Lei potrà dunque – tirando ora le somme – continuare liberamente a svolgere il lavoro di sempre, spostando nei fatti ogni Sua “inquietudine” da una farmacia a una quota sociale.
È vero che anche per la quota sociale varranno le considerazioni svolte fin qui circa il dilemma donazione o legato, che pertanto prima o poi potrebbe voler/dover sciogliere; ma disporne oggi con un legato e rinviare la donazione a data da destinarsi [che è l’ipotesi, se abbiamo ben capito, che Lei prediligerebbe] sarebbe una scelta per molti versi più agevole da compiere avendo in pancia una quota sociale invece che una farmacia.
D’altra parte, il legato e la donazione che abbiano per oggetto la Sua partecipazione sociale [pur quando fosse largamente maggioritaria], e che non sarebbero più operati congiuntamente potendo la quota essere donata o legata ai due figli con due liberalità diverse anche se per due frazioni uguali tra loro, potranno recare con sé un onere modale o rispettivamente un sublegato meno oneroso per i due donatari/legatari che, da un lato, potrebbero così sostenerli più facilmente e quindi con minori pregiudizi per la gestione economica della farmacia e, dall’altro, costituirebbero anche qui una misura di riduzione delle liberalità con le semplificazioni nella fase della successione di cui si è detto.
(gustavo bacigalupo)
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