La legge di conversione del Decreto Rilancio [D.L. 34/2020 conv. con modif. in L. 77/2020] ha ampliato il c.d. “bonus affitti”: sul tema v. Sediva News del 13/7/2020.
Come sappiamo, per tutte le imprese – e quindi anche per le farmacie – l’agevolazione è riconosciuta a condizione che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 vi sia stata una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente [generalmente il 2019].
Per ciascuno dei mesi considerati il bonus spetta nella misura del 60% e del 30% del canone, rispettivamente per i contratti di locazione e per gli altri contratti a prestazioni complesse che siano comprensivi dell’utilizzo di un immobile (non abitativo) destinato all’attività.
Ma vediamo in estrema sintesi le novità.
- “Salta” il requisito del decremento del fatturato:
- per coloro che hanno iniziato l’attività soltanto a partire dal 01/01/2019; e
- per coloro che hanno sede nei comuni colpiti da eventi calamitosi.
Gli uni e gli altri soggetti, quindi, vengono ammessi al bonus in ogni caso, e cioè a prescindere dall’aver subìto un decremento di fatturato nei mesi considerati e/o dalla misura del decremento, qualora evidentemente si sia verificato.
- Le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio – e quindi, ancora una volta, le farmacie – con ricavi superiori a 5 milioni di euro [escluse “tout court”, come si ricorderà, dal contributo nella versione originaria della norma], sono ora ammesse al beneficio ma non nella misura piena del 60% (contratti di locazione) e del 30% (contratti a prestazioni complesse con uso dell’immobile) ma in quella ridotta, rispettivamente, del 20% e del 10%.
- Infine, dato che per espressa disposizione il credito era/è utilizzabile successivamente all’effettivo avvenuto pagamento dei canoni, la cessione del credito al locatore a saldo (parziale o totale) del canone era stata ritenuta impraticabile alla luce della richiamata disposizione perché il conduttore-cedente avrebbe dovuto in ogni caso prima pagare l’intero canone per avere diritto a cederlo al proprio locatore; quindi, una sorta di cane che si morde la coda: se non pago non maturo il credito ma se non maturo il credito non lo posso cedere a compensazione di quello che devo.
Ora è stato finalmente chiarito in via normativa che “in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.
Non è quindi più necessario per il conduttore pagare prima l’intero canone e poi cedere il credito potendo benissimo saldare la quota del canone corrispondente al valore del credito ceduto a mezzo della cessione stessa e di conseguenza versare in contanti soltanto la differenza.
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Insomma, come abbiamo appena visto, una volta tanto è stata scelta la via del buon senso e della semplicità.
(stefano civitareale)
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