L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a un interpello di un contribuente, ha rammentato che l’art. 2550, primo comma, del cod. civ. prevede l’obbligo per i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese di indicare [anche] il numero di iscrizione al REA negli atti e nella corrispondenza e che l’omessa indicazione comporta la sanzione amministrativa da € 103 a € 1.032.
Tra gli atti previsti dal codice civile figurano evidentemente – è bene tenerlo sempre presente – anche le fatture che quindi, siamo al punto, devono contenere [altresì] il numero d‘iscrizione al REA.
In caso di inosservanza non scattano peraltro conseguenze di natura fiscale e dunque – per restare nel concreto – non insorge alcun obbligo di emettere note di variazione (o simili) per le fatture già inoltrate e prive del REA.
Si tratta comunque di una formalità cui è agevole adempiere, e perciò è bene – senza se e senza ma – che le farmacie inseriscano senz’altro tra i dati del mittente delle proprie fatture attive anche quello del REA.


(stefano lucidi)

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