Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, pubblicato nella GU dello stesso giorno e nello stesso giorno entrato in vigore, tra le mille misure [su cui ci soffermeremo via via in prosieguo di tempo] c’è anche quella – del resto in parte annunciata – dell’azzeramento immediato dell’Iva fino al 31/12/2020 su una serie di articoli/beni, alcuni dei quali dispensati (anche) dalle farmacie.

Di seguito l’elenco di questi articoli/beni di vs. interesse:

  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • strumentazione per diagnostica per Covid-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili.

È fatto comunque salvo il diritto alla detrazione dell’imposta pagata su acquisti/importazioni di tali beni effettuati fino al 19/05/2020.

Inoltre, per quanto riguarda particolarmente le mascherine chirurgiche  esse dovranno quindi essere ora vendute al pubblico – sia cliente persona fisica che soggetto titolare di partita iva – in regime di esenzione Iva al prezzo finale unitario di euro 0,50, nel rispetto perciò dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 11/2020 del 26/04/2020.

A questo punto, nel caso in cui doveste emettere una fattura elettronica a un soggetto titolare di partita Iva [un avvocato, un supermercato, la Sediva, ecc.], sarebbe opportuno che la FE – benché, s’intende, sempre emessa in esenzione da Iva – contenesse, nonostante il silenzio della norma al riguardo, perlomeno una dicitura del tipo “esente Iva art. 124 del dl n. 34/2020”, da riportare verosimilmente nel campo “note/annotazioni” o simile e ferma l’applicazione dell’imposta di bollo nel caso di FE con importo superiore a Euro 77,47.

Quanto al cliente persona fisica, la fattura sarà evidentemente cartacea e anche – laddove riguardi comunque dispositivi medici – trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria apponendovi la marca da bollo cartacea di 2 euro sempre nel caso in cui l’importo sia superiore al detto ammontare di Euro 77,47.

Infine, cessato il periodo di esenzione dall’Iva, quindi dal 1° gennaio 2021, sugli articoli e sui prodotti sopra indicati l’imposta tornerà a essere applicabile ma nell’aliquota del 5%.

(stefano lucidi)

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