Abstract – Il testo analizza la legittimità della formazione del personale in farmacia sugli integratori alimentari. L’attività è pienamente lecita se si limita alla spiegazione tecnico-scientifica dei prodotti e all’analisi dei bisogni nutrizionali generali.
Al contrario, sorgono gravi criticità se la formazione sconfina in ambiti clinici o terapeutici. Istruire il personale su diete personalizzate o cure patologiche viola le prerogative di medici e nutrizionisti, rischiando l’esercizio abusivo della professione. L’attività deve quindi restare puramente informativa.
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Un’azienda produttrice di integratori alimentari, una materia di cui vi siete occupati anche in questi giorni, mi ha proposto di svolgere sull’impiego dei prodotti in catalogo attività di formazione in farmacia per un paio di dipendenti, farmacisti o non farmacisti. Il mio dubbio è se una volta formato il personale l’attività di quest’ultimo possa sfociare in un’attività professionale vietata.
La “fattibilità” dell’incarico, ci pare, dipende – interamente o soprattutto – dal suo perimetro operativo e dai relativi contenuti specifici dell’incarico.
Qualora la formazione riguardi, ad esempio, la spiegazione tecnico-scientifica delle caratteristiche dei prodotti, l’individuazione dei corretti target di consumo e/o l’analisi dei bisogni fisiologici e nutrizionali a cui l’integratore risponde, non dovrebbe ravvisarsi alcun profilo di incompatibilità con la professione di farmacista.
In questo caso l’attività rientra pienamente nelle competenze divulgative e informative tipiche del ruolo.
Al contrario, potrebbero emergere criticità se la formazione dovesse sconfinare in ambiti strettamente clinici o terapeutici.
Trattare indicazioni di cura per patologie specifiche o istruire il personale su valutazioni dietetico-terapeutiche personalizzate configurerebbe – crediamo – un’ingerenza nelle prerogative esclusive di altre professioni sanitarie, come il medico, il biologo nutrizionista o il dietista, con il rischio, forse non soltanto teorico, di incorrere nell’esercizio abusivo di professione.
L’incarico, in definitiva, non solo è pienamente legittimo ma è anche del tutto compatibile con il rapporto di lavoro della farmacia con il personale incaricato, sempreché – beninteso – esso resti confinato [sostanzialmente] all’informazione scientifica e commerciale sul prodotto e senza in ogni caso assumere le caratteristiche di una consulenza sanitaria o nutrizionale personalizzata.
(giorgio bacigalupo)
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