Abstract – Gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate scaturiscono dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni per correggere errori, ridurre detrazioni non spettanti o verificare i versamenti. Se la contestazione è fondata, il contribuente ha sessanta giorni per pagare, evitando la cartella esattoriale, oppure può chiederne l’annullamento se infondata. Per chi gestisce una farmacia e ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, il tempestivo saldo entro sessanta giorni è cruciale: il mancato pagamento comporta infatti la decadenza definitiva dai benefici del CPB.
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I c.d. “avvisi bonari” dell’Agenzia delle Entrate vengono emessi all’esito dei controlli automatizzati effettuati a mezzo di procedure informatiche così che l’amministrazione finanziaria proceda “entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta” [art. 36 bis, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].
In sostanza, l’AdE – sulla base dei dati e degli elementi desumibili dalle dichiarazioni presentate [oltre che di quelli di cui essa è già in possesso – provvede a:
“a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.” [art. 36 bis, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].
Qualora, a seguito di tali controlli, la richiesta erariale si riveli fondata [ad es., viene contestato il versamento tardivo di imposte ed è effettivamente stato così] il contribuente avrà sessanta giorni di tempo per versare quanto dovuto; diversamente, tale importo sarà iscritto a ruolo con la conseguente notifica di una cartella di pagamento [e dunque comprensiva di interessi e sanzioni].
In caso contrario – cioè, per tornare all’esempio di poco fa, laddove la richiesta dell’Agenzia non sia fondata e quindi il pagamento delle imposte sia avvenuto tempestivamente – il contribuente potrà ricorrere a diversi “canali” di interlocuzione con l’AdE [come il c.d. “CIVIS”] per chiedere l’annullamento dell’avviso.
Ci è parso opportuno fornire questa breve premessa sulle caratteristiche dei controlli ex art. 36 bis, utile – crediamo – per chiarire il tema accennato nel titolo di questa news.
Infatti, qualora il farmacista o la società titolare di farmacia che abbia aderito al Concordato Preventivo Biennale abbia ricevuto un avviso bonario il cui contenuto risultasse fondato, dovrà procedersi alla liquidazione di quanto richiesto dall’Erario entro i predetti sessanta giorni, pena la decadenza dal CPB*.
*Questa eventualità, rilevatasi una certezza, è stata oggetto di un’apposita circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 9/2025.
È bene dunque che, qualora riceviate un avviso ex art. 36 bis la cui richiesta sia giustificata, procediate immediatamente al pagamento integrale in modo da non perdere i benefici connessi all’adesione al CPB, tanto più tenuto conto delle novità giunte perfino durante questa caldissima estate delle quali in ogni caso daremo conto nei prossimi giorni.
(matteo lucidi)
P.S. Ritenendo di farvi cosa gradita, infine, di questa News riportiamo qui di seguito una “tabella schematica”, tratta in questo caso direttamente dall’AI.
| Fase / Aspetto |
Dettagli in sintesi |
| 1. L’Origine | Controlli automatizzati informatici dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi (ex art. 36 bis). |
| 2. L’Obiettivo | Correggere errori di calcolo, ridurre detrazioni/deduzioni/crediti non spettanti e verificare la tempestività dei versamenti. |
| 3. Bivio: Avviso Fondato | Pagare entro 60 giorni per evitare l’iscrizione a ruolo e la successiva cartella esattoriale (con sanzioni e interessi). |
| 4. Bivio: Avviso Infondato | Richiedere l’annullamento dell’avviso bonario tramite i canali di assistenza (es. procedura CIVIS). |
| 5. Regola Speciale CPB | Per chi gestisce farmacie e ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, il saldo tempestivo entro 60 giorni è obbligatorio. |
| 6. Il Rischio Grave |
Il mancato o tardivo pagamento dell’avviso fondato causa la decadenza definitiva dai benefici del CPB (Circolare AdE n. 9/2025). |
(m.l.)
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