Abstract – Registrare l’audio dell’assemblea condominiale è consentito a tutti i partecipanti senza dover chiedere l’autorizzazione agli altri condomini o all’amministratore. Chi partecipa a una conversazione accetta infatti il rischio di essere registrato. Per le videoregistrazioni serve invece il consenso preventivo e informato di tutti i presenti. In entrambi i casi, tuttavia, è vietato divulgare i contenuti audio o video a soggetti estranei all’assemblea senza apposita autorizzazione.

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Sono solito registrare l’audio delle assemblee condominiali, per poi a casa con calma riascoltarle per appuntarmi punti salienti. Nell’ultima assemblea uno dei condomini mi ha detto che per registrare serve il consenso di tutti i partecipanti. È effettivamente così?

La giurisprudenza ha ormai chiarito i confini tra registrazione audio e videoregistrazione delle riunioni condominiali, trattandosi di due vicende che vanno ben distinte tra loro.

Quanto alla semplice registrazione fonografica, come nel Suo caso, è pacifico che chiunque partecipi a un’assemblea – proprio in quanto partecipante e non in quanto soggetto estraneo che si intromette dall’esterno – possa registrarla senza dover chiedere il consenso né agli altri condomini né all’amministratore.

Il principio, ormai consolidato, è che chi prende parte a una conversazione [sia essa un’assemblea condominiale o un semplice colloquio] accetta implicitamente il rischio di essere registrato, e questo – di per sé e in astratto – non comporta alcuna lesione della riservatezza altrui.

Discorso diverso può invece valere per la videoregistrazione, per la quale è necessario il consenso informato di tutti i presenti: la ripresa delle immagini, a differenza del solo audio, tocca infatti profili di tutela della persona più ampi e richiede pertanto un’autorizzazione preventiva.

In ogni caso, si badi bene, resta fermo, che quanto registrato – sia con registrazione audio che con videoregistrazione – non può essere divulgato a soggetti estranei all’assemblea senza il consenso dei partecipanti.

(marco righini)

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