Abstract – la Corte di Giustizia Tributaria di Bari (sent. n. 2084/2026) si è pronunciata sul credito d’imposta ZES Unica, accogliendo il ricorso di un’impresa. La farmacia aveva rimodulato la spesa tra le diverse tipologie di beni (macchinari, attrezzature, immobili) rispetto alla prenotazione iniziale, mantenendo però invariato l’importo totale
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Come abbiamo già avuto modo di chiarire in più occasioni, la richiesta per il credito d’imposta ZES Unica – disciplinato dall’art. 16 del dl. 124/2023 e prorogato anche per il 2025 dalla Legge di Bilancio – si articolava sostanzialmente in due fasi:
- una comunicazione preventiva [da trasmettere dal 31 marzo al 30 maggio 2025], con cui si “prenotava” il credito ripartendolo tra macchinari, attrezzature e immobili;
- una comunicazione integrativa [da trasmettere dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, a pena di decadenza], che attestava gli investimenti effettivamente realizzati entro il 15 novembre 2025 e il cui ammontare, per espressa previsione di legge, non poteva superare quello prenotato.
Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si è pronunciata – per la prima volta su questo tema, come premette la stessa Corte – la CGT di I grado di Bari [sez. 4, sent. n. 2084 del 23.09.2026].
Nel caso esaminato, una titolare di farmacia assistita dal ns. Studio aveva originariamente prenotato 250.000 Euro di investimenti tra macchinari e attrezzature, senza dunque prevedere spese per l’acquisto di immobili e perciò indicando “zero” alla voce corrispondente.
Successivamente – ma sempre entro i termini di legge – la titolare aveva però deciso di acquistare anche un immobile strumentale, investendo comunque complessivamente sempre la cifra prenotata in precedenza, ripartita però – questo l’aspetto decisivo – diversamente tra le tre voci di spesa [attrezzature, macchinari e immobili].
L’integrativa trasmessa è stata scartata dal sistema e – al fine di non perdere il credito spettante – è stata presentata un’istanza di variazione che però veniva respinta dall’Agenzia perché le istruzioni di compilazione [delineate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 prot. n. 25972/2025] non avrebbero consentito – secondo l’Agenzia – di aumentare le singole voci anche laddove, come nella fattispecie decisa dalla Corte di primo grado, l’importo della spesa fosse rimasto, nel complesso, invariato.
Esattamente contro tale diniego è stato quindi proposto tempestivamente ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, richiedendo in sostanza al Giudice tributario la disapplicazione del provvedimento n. 25972/2025 evidentemente lesivo dei diritti soggettivi in capo alla ricorrente, in quanto – secondo noi – l’eventuale lettura estensiva delle istruzioni sostenuta dall’Ufficio [tale da precludere, come affermato da quest’ultimo, ogni rimodulazione tra le voci anche a saldi invariati e nel pieno rispetto dei limiti di legge] avrebbe introdotto un limite ulteriore e più gravoso di quello voluto dal legislatore.
Ben diversamente, i Giudici tributari, accogliendo il ricorso, hanno affermato – come sostenuto nel ricorso introduttivo – che l’art. 1, comma 486, della l. 207/2024 si limita a prescrivere [come accennato poco fa] che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati non debba essere superiore a quello prenotato e che quindi il divieto “è riferito al dato aggregato, vale a dire all’ammontare complessivo, e non reca alcun cenno, neppure implicito, a una preclusione della rimodulazione fra le singole tipologie di beni a parità di totale”.
Insomma, chiarisce ancora la Corte, la ratio della norma – appunto perché la misura opera entro risorse predeterminate – risponde a un’esigenza di equilibrio finanziario e occorre per questo impedire che, dopo la fase preventiva, il contribuente incrementi il beneficio a scapito degli altri istanti, mentre “laddove tale incremento non si verifichi, il divieto è privo dell’interesse che lo giustifica”.
Ed è esattamente quanto accaduto in questa vicenda: l’aumento della voce immobili, infatti, era/è stato qui integralmente compensato dalla riduzione di macchinari e attrezzature.
Non si tratta perciò, continua la Corte, “di un investimento che si aggiunge, bensì del medesimo investimento diversamente allocato al proprio interno”, per di più nel rispetto [sempre in questo caso specifico] del limite del 50% per la componente immobiliare previsto dalla stessa norma.
Infine, la sentenza precisa – ed è una precisazione che vogliamo rimarcare fortemente se non altro per il suo grande rilievo sul piano generale – come le istruzioni ai modelli non possono derogare alla normativa primaria, soprattutto se, come qui, introducono “un limite ulteriore e più gravoso di quello voluto dal legislatore”.
Naturalmente, si tratta di una sentenza di primo grado e pertanto nessuno può escludere con assoluta tranquillità che questa pronuncia – sempreché appellata dall’Ufficio – possa essere modificata, se non addirittura ribaltata, dalla Corte di secondo grado, fermo in ogni caso che – all’esito del gravame – torneremo sull’argomento, tanto più nell’ipotesi di cambi di rotta significativi.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
P.S. Anche questa volta può essere di qualche utilità riportare i dettagli della News come li ha sintetizzati l’IA
Dettagli in sintesi
| Elemento | Dettagli |
| Sentenza | CGT I grado Bari, n. 2084/2026. |
| Oggetto | Rimodulazione spesa ZES Unica tra categorie di beni a totale invariato. |
| Fasi | 1. Prenotazione: 31/03 – 30/05/2025.
2. Integrativa: 18/11 – 02/12/2025. |
| Caso | Spostati € 250.000 tra macchinari/attrezzature e immobile. |
| Fisco | Rigetto per aumento di singole voci rispetto al modello. |
| Esito | Ricorso accolto: il limite vale sul totale aggregato, non sulle singole voci. |
| Principi | • Nessun danno finanziario se il totale non cresce. |
(s.b.l.)
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