Chiedo il Vostro parere per un problema sorto con le mie due collaboratrici farmaciste.
Per una svista, direi imperdonabile, il consulente del lavoro locale non ha inserito nelle loro buste a suo tempo (da oltre 10 anni) l’indennità Quadri a partire dopo i due anni dalla loro assunzione.
Per mia insistenza negli anni avevo inserito nelle loro buste-paga dei consistenti benefit.
A partire da gennaio abbiamo normalizzato la situazione inserendo una certa somma mensile ma togliendo i benefit dalle buste.
Abbiamo concordato una conciliazione per il passato per cui dovrò corrispondere ad una 3.500 euro e all’altra circa 6.500.
Quesito: come corrispondere le somme in busta paga e come soprattutto tassarle?
Versarle per intero oppure rateizzarle?
E’ possibile utilizzare la “tassazione separata”, come da loro richiesto, dato che ad oggi la loro aliquota irpef è variata rispetto agli anni passati?

È una vicenda che evidenzia, pur senza un conflitto in sede giurisdizionale, un’autentica controversia in materia di lavoro a fronte della violazione di diritti e/o aspettative derivanti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva.

Come da Lei indicato, la soluzione trovata/concordata è stata quella di una conciliazione che può essere correttamente definita una “transazione semplice”, che si configura infatti quando le parti modificano alcuni aspetti del rapporto preesistente, ma senza intervenire sulla natura del rapporto stesso al quale la transazione si riferisce (Cass. Civ. sez. II, 5295/78).

Trattandosi, poi, di diritti disponibili – che possono legittimamente essere oggetto di accordo – va individuata la corretta modalità di stipula, trovando una soluzione che garantisca entrambe le parti mettendo però al tempo stesso al riparo il datore di lavoro [qui la farmacia] da possibili forme di impugnazione da parte del lavoratore.

Va pertanto precisato che gli atti dispositivi dei lavoratori sono validi ed efficaci (quindi non impugnabili) se sono contenuti all’interno di conciliazioni concluse presso le sedi stabilite dalla legge, ove la presenza di “terzi soggetti” permette di appurare la volontà abdicativa e/o transattiva del lavoratore (art. 2113 c.c.).

Ora, non essendo nel Suo caso ancora intervenuta l’autorità giudiziaria,   la “sede protetta” che potrete scegliere sarà, alternativamente, la Commissione provinciale di conciliazione (art. 410 c.p.c.), la sede sindacale (art. 411 c.p.c.) ovvero enti bilaterali.

L’accordo potrà comunque certamente prevedere soluzioni di rateizzazione del dovuto e perciò soffermiamoci un istante sulle modalità di tassazione delle somme percepite dal lavoratore, focalizzando l’attenzione sul fatto che la transazione è intervenuta durante lo svolgimento del rapporto lavorativo.

Partiamo allora dall’art. 17, lett. a) TUIR, per il quale sono soggette a tassazione separata solo “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se  a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria i di transazioni relative alla risoluzione del rapporto”.

Lo stesso articolo, ma alla lett. b), disciplina il Suo caso, perché regola il trattamento fiscale delle transazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro subordinato e l’imposta si applica separatamente su “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di legge, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti o di altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

In conclusione, come forse sarà ormai chiaro, è dunque opportuno che accediate a una conciliazione in sede appunto “protetta”, che come tale potrà prevedere anche forme di rateizzazione, con l’applicabilità del regime di tassazione separata alle somme erogate in esecuzione dell’atto di conciliazione.

(giorgio bacigalupo)

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